8^ puntata - ''Sulla qualifica delle guardie particolari giurate in attività di servizio'' - 1^parte
Sulla qualifica delle guardie particolari giurate in attività di servizio - 1^parte
Canosa, di notte. Alcuni allegri giovani, scambiata la silente piazza Galluppi per palestra, si divertono a scaraventarsi addosso secchi pieni d’acqua e cassette vuote, fra urla e schiamazzi di facile intuizione. I lampioni cittadini, sotto un nutrito fuoco incrociato, rischiano di andare in frantumi da un momento all’altro.
Qualche “papalina” comincia a delinearsi nei vani delle finestre ma, prima che si verifichi la sveglia generale, una guardia notturna in servizio nella zona interviene decisamente sul gruppo. Ferma uno dei giovani più scalmanati e gli chiede le generalità. Quegli, manco a dirlo, si rifiuta, sollevando subito a modo suo, con espressioni irriguardose e provocatorie, la questione della legittimità dell’intervento del vigile, il quale, senza por tempo per lo mezzo, agguanta lo scanzonato… discobolo e cerca di trascinarlo difilato verso l’Ufficio di vigilanza notturna. Intervengono altri componenti del gruppo (quattro o cinque) e gli fanno un mezzo “palliatone”. Scaturiscono ovviamente la denuncia ed il rinvio a giudizio degli inquieti nottambuli per rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.
Il Tribunale di Trani, contestando tale qualifica al solerte vigile, degrada il delitto di resistenza in quello di lesioni volontarie e dichiara non doversi procedere per mancanza di querela. Il P.M. produce il suo bravo gravame. La Corte di Appello è investita della questione: staremo a vedere.
Per questo caso, non privo di giuridico interesse, vale la pena di spendere qualche considerazione.
Il Tribunale ragiona così in sentenza: “La qualifica di guardia giurata si riferisce unicamente alla repressione dei reati contro il patrimonio, attesochè l’art. 133 della legge di P.S. destina le guardie giurate alla sola vigilanza e custodia delle proprietà mobiliari ed immobiliari delle persone o degli enti che ne richiedono la nomina all’Autorità amministrativa”. Al vigile notturno, intervenuto nella specie per reprimere un semplice schiamazzo, non spetta la qualifica di p. u, perchè il decreto prefettizio che lo autorizza allo svolgimento del suo compito “limita testualmente l’attività dell’interessato al servizio da espletarsi nelle proprietà dei convigilati del Consorzio. In definitiva il Di Gennaro operò quale privato cittadino nei confronti degli odierni imputati…”.
Eh, no, andiamo piano! Innanzitutto è innegabile che il vigile notturno si trovava in servizio in piazza Galluppi, vale a dire nella quale evidentemente erano disposti beni di proprietà dei consorziati. Pertanto il ragionamento del Tribunale non convince neppure in punto di fatto.
In secondo luogo non si vede come possa contestarsi il riferimento all’art. 133 delle leggi di P.S. nell’ipotesi di un vigile che intervenga per reprimere schiamazzi “innestati” su nutriti lanci di secchi pieni di acqua e di cassette vuote: non concorre egli a tutelare la proprietà pubblica e privata affidata alla sua vigilanza?
Di Antonio Maralfa
Sostituto Procuratore della Repubblica
24/03/2013
|