''La riforma del condominio - La nuova figura dell'amministratore'' - 1^ parte
“ LA RIFORMA DEL CONDOMINIO – LA NUOVA FIGURA DELL’AMMINISTRATORE – 1^ parte”
E’ legge la riforma del Condominio: in Gazzetta Ufficiale del 17 Dicembre 2012, n. 293 è stata infatti pubblicata la Legge 11 Dicembre 2012, n. 220 recante “ Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” che prevede per l’appunto la modifica della disciplina degli immobili in Condominio disciplinata prima della Legge su indicata, dal solo Codice Civile del lontano 1942.
La riforma, che entrerà in vigore dal 18 Giugno 2013, cerca di consolidare in norme le decisioni piu’ recenti della Corte di Cassazione in materia condominiale, ma ha anche l’ambizione di creare qualcosa di totalmente nuovo in ambito condominiale.
Ed oggi vorrei focalizzare l’attenzione sulla figura dell’amministratore condominiale, alla luce della nuova riforma.
La nuova stesura dell’art. 1129 del codice civile, prevede due importanti novità, con riguardo sia al numero dei condomini necessario per far maturare l’obbligo di nomina dell’amministratore, e sia ai soggetti legittimati ad adire l’autorità giudiziaria per richiedere la nomina, nel caso in cui non provveda l’assemblea.
La nuova disciplina, ha ritenuto giustamente di dettare i requisiti che deve avere l’amministratore di condominio per poter svolgere tale attività.
All’amministratore, sono richieste conoscenze tecniche, giuridiche, contabili e soprattutto gestionali.
Innanzitutto, il legislatore ha preteso che l’amministratore abbia il godimento dei diritti civili, e che principalmente non sia stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica ed il patrimonio, e comunque per ogni delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore ad anni due.
Chiaramente, non può essere amministratore, l’interdetto o l’inabilitato e neanche colui il cui nomi figuri nell’elenco dei protesti cambiari.
Sono questi requisiti che riguardano l’integrità morale di colui che è chiamato a svolgere il compito non solo di gestire i beni ed il danaro altrui, ma anche la sicurezza e la tranquillità delle persone che vivono e frequentano il condominio.
Occorre, aver conseguito almeno in diploma di scuola secondaria di secondo grado, indipendentemente dalla natura degli studi conseguiti.
Prima di poter esercitare, sarà necessario frequentare un corso di formazione; restano “esonerati” dal munirsi di diploma e dal frequentare il corso di formazione, ma non l’obbligo di formazione periodica, tutti coloro che hanno svolto l’attività di amministratore per un anno nell’ultimo triennio precedente la data di entrata in vigore della riforma.
Restano esonerati coloro che si limitano ad amministrare il condominio in cui sono proprietari di un immobile, anche quando non vivano.
Se tali requisiti, vengono meno nel corso del mandato, l’amministratore decade, e, ciascun condomino senza formalità alcuna, può convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
Grazie per l’attenzione e arrivederci alla prossima puntata in cui approfondirò altri ulteriori ed interessanti aspetti.
A cura dell'amministratore Saverio Piergiovanni
08/04/2013
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