9^ puntata - ''Sulla qualifica delle guardie particolari giurate in attività di servizio - 2^ parte''
Sulla qualifica delle guardie particolari giurate in attività di servizio.
2^parte:
Non si tacci di intempestività la nostra guardia sol perchè nessun danno risultava ancora prodotto al momento del suo intervento! È di tutta evidenza che le espressioni “vigilanza” e “custodia” usate dalla norma in esame involgono qualsiasi attività diretta alla tutela della proprietà dei consociati, non soltanto in fase repressiva (quando siano in atto delitti contro il patrimonio) ma anche e soprattutto in fase preventiva, quando si tenda ad impedire ogni forma di attacco alla libertà ed alla integrità dei beni vigilati.
Non è chi non veda come quei giovani, se non fermati in tempo, avrebbero potuto provocare qualche serio danno intorno a loro. È forse la prima volta che dobbiamo osservare nei giardini o sulle piazze pubbliche lampioni rotti o panchine sradicate? O vogliamo escludere che, nella specie, qualche portone avrebbe potuto rimanere imbrattato o “acciaccato”?
Deve allora concludersi che l’intervento del vigile, quanto mai necessario e doveroso, sia stato effettuato in piena armonia con i poteri accordati alle guardie particolari dall’art. 133 legge di P:S.
Altrettanto innegabile è la qualifica di p. u. che spetta alla categoria di cui sopra quando agisca a tutela della proprietà affidata alla sua vigilanza e custodia. Diamo un rapido sguardo al R.D. 6-5-1940 n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del T.U. di P.S.): l’art. 250 ult. comma parla di “esercizio di funzioni” dopo la prestazione del giuramento; l’art. 254 annovera il dovere di vestire l’uniforme o, in mancanza, di portare il distintivo; l’art. 255 prevede la facoltà di stendere in ordine al servizio verbali “che fanno fede in giudizio fino a prova contraria”.
In proposito è veramente sintomatico che la Corte Suprema a Sezioni Unite (sentenza 9-2-1963, Guglielmi contro Buccolieri, in Rep. Giust. Civ. 1963, voce “Consorzi”, massima 1, pag. 653) riconosca l’attività esercitata dai consorzi di vigilanza la natura di “esercizio privato di pubbliche funzioni”. Autorevole dottrina definisce poi i concessionari di pubbliche funzioni o servizi come “organi indiretti” dello Stato, aggiungendo che i rapporti giuridici che si stabiliscono fra concessionario ed utenti del servizio hanno sempre carattere pubblico (Zanobini, Corso di Diritto amministrativo 1959, vol. V, pag.349).
Ma questi rilievi possono apparire superflui. La sostanza della questione riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 133 del Regolamento di P. S., di cui si è già detto. Da questa sfera non sembra possano andare escluse le guardie particolari, notturne o campestri che siano. A loro, quando intervengono per salvaguardare la proprietà dei consociati da qualsiasi attacco (attuale o potenziale), spettano innegabilmente la qualifica di pubblico ufficiale e la conseguente protezione accordata dalla legge penale.
Di Antonio Maralfa
Sostituto Procuratore della Repubblica
24/04/2013
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