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14^ puntata: ''Considerazioni conclusive in materia di danno da circolazione di veicoli''
Considerazioni conclusive
L’evoluzione giurisprudenziale in materia di danno da circolazione di veicoli muove nel senso di un’estensione della tutela del danneggiato che esula dall’interpretazione letterale del dato testuale. Ciò in ossequio alla funzione sociale propria del sistema assicurativo nel suo complesso. Siffatta evoluzione si inscrive nel più ampio filone – fatto proprio dai formanti sociali nell’attuale momento storico – mirante alla traslazione del rischio per lo svolgimento di un’attività in capo al soggetto economicamente più forte e pertanto maggiormente solvibile. In particolare si conferma il trend di oggettivazione e socializzazione del rapporto assicurativo – secondo cui la responsabilità risarcitoria sorgerebbe in virtù del mero «contatto» fra il veicolo ed i terzi - finalizzato ad una più penetrante tutela dei danneggiati da attività altamente produttive di danno. Tuttavia tale tendenza risulta condivisibile nelle finalità, meno nei mezzi. Una simile interpretazione estensiva ben potrebbe infatti determinare – nel medio periodo – una situazione di crisi del settore assicurativo analoga a quella verificatasi negli Stati Uniti all’inizio degli anni ottanta del secolo scorso, allorchè le compagnie non riuscivano a far adeguatamente fronte all’incremento delle pretese risarcitorie dei soggetti assicurati. Del resto – come asserito da Hayek – non è aumentando le strade che il traffico diminuisce. Ed infatti la funzione indennitaria e risarcitoria propria del sistema assicurativo dovrebbe esplicarsi nei confronti delle fattispecie che ineriscano la circolazione dei veicoli – finanche alla massima estensione di tale nozione – ma non a quelle che siano da questa avulse. La menzionata distinzione fra danno da circolazione e danno da non circolazione di veicoli acquisirebbe pertanto rilievo quale linea di discrimine nell’applicazione pratica della disciplina della cd. r.c. auto. Alla luce di quanto prospettato si evince dunque come la disciplina del danno da circolazione di veicoli sarebbe più opportuno fosse contenuta entro i binari della logica, prima ancora che della lettera.
17/05/2013
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Rubrica legale a cura dell'avv. Mariano Caputo |
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