15^ puntata: ''La richiesta risarcita ex Legge Pinto''
La richiesta risarcitoria ex "Legge Pinto"
Come sappiamo, la macchina processuale è attivata dai cittadini per ottenere giustizia quando subiscono l'illegittima compressione di un diritto: con essa si chiede al sistema giudiziario di porvi immediatamente rimedio.
Purtroppo, però, i risultati processuali che dovrebbero tutelare le situazioni giuridiche compromesse diventano spesso inefficaci a causa delle lungaggini procedurali. Il gran tempo, infatti, che precede la decisione del giudice, fa si che possano verificarsi mutamenti nel panorama giuridico e sociale, o nella situazione personale del soggetto leso, tali da rendere non più utili i risultati processuali raggiunti.
La sentenza può diventare del tutto inutile per il sopraggiunto superamento della problematica lamentata o, quel che è peggiore, a causa di un aggravamento o comunque un'evoluzione della stessa. Il lungo trascorrere del tempo potrebbe rendere necessarie soluzioni giuridiche diverse da quelle che erano ritenute idonee all'inizio del processo.
Anche per evitare un simile rischio, nel 1950, fu siglata a Roma la "Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali" con la quale venne introdotto il principio di ragionevole durata processuale.
Il principio della ragionevole durata del processo è stato recepito in Italia anche a livello costituzionale con la legge sul giusto processo in modifica dell'art. 111 della Carta.
Le due norme, infatti, suonano nel medesimo modo:
Art. 6 della Conv. “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge” e Art. 111 Cost. "...Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata..."
Nonostante le prescrizioni siano così dettagliate (a livello europeo e nazionale) l'Italia le trasgredisce spesso subendo, per questo,IL RISARCIMENTO PER
L'IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO
28/05/2013
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