8^ puntata - ''La gestione dei rifiuti - 2^ parte''
LA GESTIONE DEI RIFIUTI - 2^ parte
All’art. 183 del d.lgs. 152/2006 si definisce rifiuto una “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.
L’allegato A è distinto in due parti:
- 16 grandi categorie di rifiuti;
- L’elenco comunitario dei rifiuti con relativo codice di riferimento.
L’elenco, che sostituisce il vecchio catalogo europeo dei rifiuti, è in vigore dal 1° gennaio 2002, per effetto della Decisione 2000/532/CE. L’elenco dei rifiuti non è esaustivo (prevede una formula di chiusura residuale: “qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle altre categorie specificate”) e può essere sempre modificato o integrato nel rispetto delle procedure specificamente previste dalla Direttiva 75/442/CE, art. 18, sui rifiuti in generale.
I rifiuti sono classificati all’art. 184 del d.lgs. 152/2006 come segue:
- secondo l’origine , in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
- secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Rientrano tra i rifiuti urbani:
- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- i rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge e sulle rive dei corsi d’acqua;
- rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali.
Sono rifiuti speciali:
- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 186 in materia di terre e rocce;
- i rifiuti da lavorazioni industriale, fatto salvo quanto previsto per il coke da petrolio;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fiumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- il combustibile derivato da rifiuti;
- i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
Sino all’emanazione con decreto di un nuovo elenco dei rifiuti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, riportata nell’allegato D. Indicati da un asterisco, nell’allegato D sono riportati anche i rifiuti classificati come rifiuti pericolosi.
L’art. 185 prevede delle esclusioni all’applicazione del d.lgs. 152/2006; si tratta di una serie di elementi e materiali specificamente elencati: per esempio, emissioni di gas in atmosfera, rifiuti radioattivi ecc.
Compendio di diritto (Le Mounier)
15/06/2013
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