4^ puntata - ''Riforma del condominio: animali domestici permessi''
La nuova disciplina del Condominio, attesa ormai da oltre 70 anni, è legge ed entrerà in vigore il 17 giugno 2013 (Legge 11 dicembre 2012, n. 220)
Era dal 1942 che le norme condominiali non venivano modificate, con il risultato che di fatto era solo più la giurisprudenza (leggi Giudici) a regolare la materia.
La legge, che rinnova e racchiude tutta la materia in un Testo Unico, ha variato anche alcuni articoli del C. C.
Finalmente un po’ di chiarezza sulla vexata quaestio degli animali domestici negli appartamenti che tante ansie ha creato negli amici degli animali e tante liti e malumori ha generato.
Il nuovo art. 1138 c.c. al comma 5 recita: “5. Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.” (Comma aggiunto dall’art. 16, comma 1, lett. b), L. 11 dicembre 2012, n. 220, a decorrere dal 17 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 1, della medesima legge n. 220/2012)
I condominii sono improvvisamente amici degli animali? Non proprio del tutto.
Infatti la legge non può avere valore retroattivo e quindi non cambia i Regolamenti condominiali già esistenti e vale solo per il futuro, in quanto saranno solo i futuri regolamenti condominiali a non poter più contenere norme di divieto di possesso o detenzione di animali domestici nel proprio appartamento, mentre resteranno validi i vecchi regolamenti esistenti.
Tuttavia va precisato che numerose Sentenze hanno di fatto sempre ritenuto nulle le clausole di divieto di detenzione di animali domestici contenute nei Regolamenti Condominiali, benchè espressamente accettati con la sottoscrizione dell’atto di acquisto o del contratto di locazione.
Per consolidata giurisprudenza le norme di condominio non possono comunque porre limitazioni al libero e pieno utilizzo della proprietà privata.
Il principio è che tale libertà nell’utilizzo termina solo ove lede la pari libertà di altri.
Il diritto di ciascun condomino di usare e di godere a suo piacimento delle cose di proprietà comuneha il limite nel pari diritto di uso e di godimento degli altri.
La semplice previsione nel regolamento di condominio di una clausola che vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l’igiene della collettività non è di per sè sufficiente ad imporre al condomino di allontanare l’animale dalla propria abitazione, dovendosi accertare il concreto pregiudizio causato alla collettività sotto il profilo della tranquillità e dell’igiene.
Al contrario, anche se non vi è alcun divieto nel regolamento di Condominio, è sempre possibile richiedere l’intervento del giudice quando l’animale apporta rumori od odori tali da cagionare, per la loro frequenza e intensità, malessere e insofferenza anche a persone di normale sopportazione: il continuo abbaiare di un cane o l’odore dell’animale stesso e dei suoi bisogni fisiologici possono diventare intollerabili e quindi seriamente danneggiare l’equilibrio psicofisico di una persona.
Il vietare di detenere animali domestici nel proprio appartamento significa menomare un preciso diritto del condomino di disporre liberamente del proprio bene, al punto che deve ritenersi nulla la clausola del regolamento che preveda simile divieto, salvo che sia contenuta in un regolamento approvato con il consenso unanime di tutti i condomini (regolamento contrattuale) oppure accettato o sottoscritto unitamente all’atto di acquisto della proprietà.
Il divieto vale naturalmente anche per il conduttore, trattandosi sempre di una limitazione all’uso dell’unità immobiliare locata che egli accetta nel momento stesso in cui sottoscrive il contratto di locazione.
Nell’ipotesi di violazione di simile divieto il condominio può pertanto richiederne il rispetto sia all’occupante dell’appartamento e sia al condomino proprietario, tenuto in solido con il proprio conduttore al rispetto del regolamento (Cass. n.4920/06).
Le norme e le sentenze sono spesso incongruenti ed in contraddizione, come si può notare da una raccolta di sentenze operata dalla Confedilizia
Attenzione anche al proprio cane lasciato libero e senza museruola, quando al medesimo è data possibilità di raggiungere l’ingresso dell’abitazione o la portineria dello stabile o ogni altro luogo all’interno del complesso condominiale e di libera frequentazione da parte di persone, che si potrebbero così trovare esposti al rischio di improvvisi assalti
Insomma, gli animali possono tranquillamente stare in condominio, se i loro padroni però sono disponibili ad accettare l’idea che la tranquillità e la salute degli altri condomini meritano primaria tutela.
Interviene il giudice se l’animale disturba o è pericoloso.
fonte:domoforum.it
19/06/2013
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