9^ puntata - ''PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI - 1^ parte''
PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI - 1^ parte
Nella parte IV, Titolo III del Codice dell’ambiente, si individuano tipologie di rifiuti per le quali si prevedono particolari forme di gestione finalizzate alla tutela o l’applicazione di normative specifiche già dettate in materia.
RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI. La normativa fa riferimento alle direttive 2000/53/CE, 2002/95/CE e 2003/108/CE e al d.lgs. di attuazione 25 luglio 2005, n.151. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto, continua ad applicarsi la disciplina di cui all’art. 44 del d.lgs. 22/97.
Per il d.lgs. 22/1997 i beni durevoli per uso domestico elettrici ed elettronici devono essere consegnati a cura del detentore agli appositi centri di raccolta o alle imprese che svolgono l’attività di raccolta e smaltimento o, in alternativa, al rivenditore contestualmente all’acquisto di un nuovo apparecchio.
RIFIUTI SANITARI. Continua ad applicarsi in materia il d.p.r 15 luglio 2003, n. 254,dove vengono individuate sette categorie di rifiuti sanitari:
- Rifiuti sanitari non pericolosi;
- Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
- Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
- Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infezione;
- Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
- Rifiuti provenienti da esumazioni o da altre attività cimiteriali ad eccezione di quelli vegetali;
- Rifiuti speciali che presentano le stesse caratteristiche dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infezione.
Il d.p.r. ne regola le modalità di gestione e smaltimento, disponendo in particolare che i rifiuti pericolosi a rischio di infezione siano sottoposti a sterilizzare prima dello smaltimento.
VEICOLI FUORI USO. Si applica in materia quanto previsto dalla Direttiva 2000/53/CE e dal d.lgs.24 giugno 2003, n. 209 da ultimo modificato dal d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 149.
L’art. 5 del d.lgs. 209/2003 prevede che il veicolo destinato alla demolizione sia consegnato a un centro di raccolta o in alternativa, in caso di acquisto di un nuovo veicolo, al concessionario rivenditore che provvederà alla successiva consegna al centro di raccolta.
PNEUMATICI FUORI USO. In materia continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel d.lgs. 209/2003 insieme agli art. 179 e 180 del d.lgs. 152/2006. Per la gestione di tali rifiuti è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.
COMBUSTIBILE DA RIFIUTI E COMBUSTIBILE DA RIFIUTI DI QUALITA’ ELEVATA. Il combustibile da rifiuti (CDR) è classificato come rifiuto speciale ed è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonchè a ridurre e controllare il rischio ambientale e sanitario, la presenza di materiale metallico, vetri, inerti e la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione.
Il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q), prodotto nell’ambito di un processo produttivo che adotta un sistema di gestione per la qualità basato sullo standard UNI-EN ISO 9001, viene escluso dall’ambito di applicazione della parte quarta del d.lgs. 152/2006, ferma restando le disposizioni dell’ art. 229: la produzione del CDR e del CDR-Q deve avvenire nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti e rimane subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste.
Ai fini della costruzione e dell’esercizio degli impianti di incenerimento o coincenerimento che utilizzano il CDR, si applicano le specifiche disposizioni (comunitarie e nazionali) in materia di autorizzazione integrata ambientale e di incenerimento dei rifiuti.
Compendio di diritto (Le Mounier)
07/07/2013
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