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17^ puntata - ''QUAL E' LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO?''

17^ puntata - ''QUAL E' LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO?''


QUAL E' LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO?
Giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) hanno statuito che è adeguato un limite massimo di durata triennale per il procedimento di primo grado, biennale per il giudizio d'appello e annuale per quello in Cassazione.
Il processo di primo grado non può, perciò, durare più di 3 anni, quello di appello più di 2 e quello di legittimità avanti la Suprema Corte deve durare al massimo 1 anno.
Quando si superano queste soglie temporali il processo è ritenuto di durata irragionevole e la Legge Pinto prevede che lo Stato sia sanzionato.
Il Governo Monti, con la promulgazione del D.L.n. 83/12, ha apportato delle rilevanti modifiche alla disciplina in oggetto con l'intento di snellire ed accelerare il procedimento, tuttavia, nell'analisi che segue, leggerai come in realtà tali modifiche abbiano anche comportato un aggravio dei costi per i ricorrenti rendendo più difficoltoso l'esercizio del diritto al risarcimento. Il citato D.L. n. 83 è stato poi convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Una delle più importanti modifiche concerne il termine di proponibilità della domanda di riparazione ex art.4: la domanda può essere proposta entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva cioè quando il procedimento si è concluso con un provvedimento passato in giudicato, diversamente da quanto accadeva prima per cui era consentito proporre tale domanda anche in corso di causa.
Se il procedimento, svoltosi in tutti i gradi previsti è durato meno di 6 anni, non si ha diritto all'equa riparazione anche se, ad esempio, il primo grado è durato un anno, mentre il secondo tre ed il giudizio di legittimità due (art.2-ter comma aggiunto dal D.L.83). Il processo di esecuzione può invece durare al massimo tre anni mentre quello concorsuale sei.
Il calcolo della durata del processo decorre dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio o con la notificazione dell'atto di citazione (art.2-bis comma aggiunto dal D.L.83).
Per il computo della durata del processo non si deve però tenere in conto il tempo in cui il processo è sospeso e quanto è intercorso tra il giorno in cui inizia la decorrenza del termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa.
Per l'esatta determinazione del ritardo rispetto alla durata ragionevole si dovrà anche tener conto di altre circostanze processuali come la complessità della causa, l'oggetto del procedimento, la condotta delle parti e del Giudice durante il procedimento, nonchè quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (art.2 così come riformato dal D.L. 83/12).
Valgono anche qui le considerazioni svolte per l'assistenza gratuita descritte in dettaglio più sotto.
Le conseguenze dannose delle lungaggini processuali che derivano dal mancato rispetto delle previsioni contenute nella legge Pinto possono essere di varia natura: si parla pertanto di danni patrimoniali o non patrimoniali.
La prima tipologia, quella per intenderci dei danni prettamente economici, deve essere oggettivamente riscontrabile e la parte deve essere in grado di fornire la prova della relativa esistenza; inoltre vanno risarcite unicamente le conseguenze immediate e dirette del ritardo processuale.
Quanto, invece, ai danni non patrimoniali la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite ha stabilito che essi non necessitano di prova. Vi è, infatti, la presunzione della loro esistenza con la conseguente inversione dell'onere probatorio a carico dell'amministrazione convenuta. Il legislatore ha poi tipizzato tale valutazione.
In parole più semplici, in tema di danno non patrimoniale, la Cassazione ha introdotto una deroga al principio generale di diritto per il quale spetta a chi afferma un fatto di provarne la veridicità e la sussistenza.
Con la "Legge Pinto", invece, la presenza di danni non patrimoniali non dev'essere provata dal ricorrente, anzi essa si considera già accertata, salvo che l'amministrazione dello Stato convenuta provi il contrario.
Va quindi evidenziata l'importanza di tale risultato sottolineando come nel concetto di danno non patrimoniale rientrino tutte quelle lesioni che non sono suscettibili di valutazione economica e che di per sè risultano più difficoltose da far emergere.


09/07/2013
Rubrica legale a cura dell'avv. Mariano Caputo
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