10^ puntata . ''PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI - 2^ parte''
PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI - 2^ parte
VEICOLI FUORI USO NON DISCIPLINATI DAL D.LGS. 209/2003. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal d.lgs. 209/2003, che intenda procedere alla demolizione dello stesso, deve consegnarla ad appositi centri di raccolta o, in alternativa, consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo un certificato che lo libera dalle responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiamo attinenza con la sicurezza dei veicoli, che possono essere cedute solo agli esercenti l’attività di autoriparazione (1.5 febbraio 1992, n.122). Prima di poter reimpiegare queste ultime, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l’idoneità è la funzionalità.
RACCOLTA E TRATTAMENTO DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI. Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, l’art. 233 stabilisce che tutti gli operatori della filiera debbano costituire uno o più consorzi senza scopo di lucro, con il compito di:
- Assicurare la raccolta il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti e assicurarne lo smaltimento laddove non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
- Promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorarne la gestione di raccolta, trattamento o recupero.
RACCOLTA E RICICLAGGIO DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE. Anche per i rifiuti contenenti polietilene il legislatore ha previsto l’istituzione di uno o più consorzi per il riciclaggio. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all’articolo 237 (trasparenza, apertura a tutti gli operatori, non distorsione della concorrenza e massimo rendimento).
Ai consorzi partecipano i produttori, gli importatori, gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene, i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene, nonchè, in qualità di soci aggiunti, i produttori e importatori di materie prime in polietilene e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene.
I consorzi hanno lo scopo obiettivo di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero.
Compendio di diritto (Le Mounier)
24/07/2013
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