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13^ puntata - ''UN CASO “CLINICO” DI DIRITTO PENALE (Art. 483) - 1^ parte''

13^ puntata - ''UN CASO “CLINICO” DI DIRITTO PENALE (Art. 483) - 1^ parte''


UN CASO “CLINICO” DI DIRITTO PENALE (Art. 483) - 1^ parte
Smuovere la Corte di Cassazione a mutare giurisprudenza non è certo impresa facile. Ne sanno qualcosa alcuni coraggiosi Pretori che spesso tentano, con motivatissime sentenze, le quali raramente ottengono l’effetto desiderato.
Gli sforzi di detti Pretori sono di solito diretti a temperare il rigore della Cassazione nella interpretazione di alcune disposizioni di legge, nell’intento di ottenere mutamenti giurisprudenziali favorevoli ai giudicabili (vedi, di recente, il non riuscito tentativo di agganciare la commissione del delitto di bancarotta semplice per mancata tenuta dei libri contabili non alla sentenza dichiarativa di fallimento ma alla data di effettiva cessazione dell’impresa).
Vi è però una ipotesi, quella della falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), nella quale assistiamo esattamente al contrario: la Corte Suprema interpreta il disposto in maniera molto benevola per i giudicabili; Pretori e Tribunali sulla predetta interpretazione si adagiano tranquillamente; colui che ci… sbatte la testa è l’ufficio del P.M., che non si rassegna di fronte all’impunità di cui beneficiano coloro che denunciano falsamente di avere smarrito patenti e carte di circolazione, beffandosi della Polizia.
Si tratta di un vero “caso clinico” per il quale la Procura di Trani ha recentemente prodotto ricorso alla Corte Suprema, nel tentativo di indurre un “ripensamento” che ponga termine all’impunità di cui sopra.
Nella sentenza del 16 febbraio 1962 (Cass. Sez. III, ric. Sarnelli, in Giust. Pen. 1963, II, 37), la Cassazione ha deciso che non costituisce reato il fatto di colui che, avendo subito il ritiro della patente, a seguito di incidente stradale, abbia presentato ai carabinieri domanda per ottenere un duplicato, falsamente affermando di avere smarrito il documento, ed abbia usato la stessa domanda (munita del visto di conferma dell’Arma) per guidare un veicolo.
La motivazione è, in sostanza, la seguente: per la configurabilità del reato di cui all’art. 483 c.p. è necessario che la falsità cada su fatti rispetto ai quali il privato abbia l’obbligo giuridico di dire la verità, poichè solo in tal caso si realizza un’offesa al bene della pubblica fede penalmente tutelato. Poichè nessuna disposizione di legge attribuisce alla domanda di un duplicato l’effetto di tener luogo della patente, nessun obbligo di esporre il vero può configurarsi a carico del privato in relazione allo stesso atto, non avendo quest’ultimo nessuna funzione probatoria rispetto alle dichiarazioni in esso contenute.
Come nessuna funzione probatoria?! L’esperienza quotidiana ci mostra il contrario, perchè soltanto dietro presentazione della denuncia di smarrimento vistata dagli organi di polizia gli uffici competenti rilasciano il duplicato! Ciò, d’altra parte, appare legittimo e logico, in quanto gli uffici medesimi non possono mettersi a rilasciare duplicati dietro qualsiasi richiesta, apparendo indispensabile che lo smarrimento, la sottrazione o il deterioramento dei documenti siano provati o quanto meno seriamente attestati dal richiedente.

Dr. Antonio Maralfa
Sostituto Procuratore della Repubblica




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