12^ puntata - ''LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE''
LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Competenze dello Stato. Sulla base di quanto disposto dal d.lgs. 152/2006, spettano allo Stato le funzioni di indirizzo e coordinamento e la definizione dei criteri generali per la gestione integrata dei rifiuti e in particolare:
- l’individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare la produzione dei rifiuti, nonchè per ridurne la pericolosità;
- l’individuazione dei flussi di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale e l’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi di rifiuto;
- l’individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale;
- la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fine della elaborazione dei piani regionali, con particolare riferimento alla determinazione, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali;
- la determinazione di linee guida per la definizione delle gare d’appalto, per i modi di cooperazione fra gli Enti locali in materia e per i criteri generali degli standard di bonifica dei siti inquinati;
- l’indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
- l’indicazione dei criteri generali per l’organizzazione e l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- l’indicazione dei criteri e delle modalità di adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti;
- l’adozione delle norme e delle condizioni per l’applicazione delle procedure semplificate di cui agli art. 214, 215 e 216, d.lgs. 152/2006;
- la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
- la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto;
- la determinazione dei criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e la definizione dei metodi per il campionamento e l’analisi dei rifiuti;
- la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;
- l’aggiornamento degli allegati al d.lgs. 152/2006.
Competenze delle regioni. Alle Regioni il d.lgs. 152/2006 attribuisce la funzione di disciplinare e regolamentare le attività inerenti la gestione dei rifiuti.
In particolare è attribuito alle Regioni il compito di provvedere alla predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento (sentiti le Provincie, i Comuni e le Autorità d’ambito) dei Piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all’art. 199 d.lgs. 152/2006.
I Piani regionali devono prevedere misure tese alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, prevedendo tra l’altro:
- le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate a insediamenti produttivi;
- la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione;
- il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di ciascuno degli ambiti territoriali;
- le prescrizioni contro l’inquinamento del suolo e il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili e industriali che comunque possono incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- i criteri per l’individuazione, da parte delle Provincie, delle aree idonee allo smaltimento dei rifiuti e le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.
Il Piano è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
Costituiscono parte integrante del Piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate: in particolare è prevista la suddivisione e la delimitazione del territorio in diversi Ambiti territoriali ottimale (ATO). Stante l’importanza delle competenze regionali in materia e soprattutto per ciò che concerne le attività pianificatorie e di coordinamento, il legislatore ha previsto – in caso di inerzia – un potere di intervento diretto e sostitutivo del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio.
Compendio di diritto (Le Mounier)
17/08/2013
|