13^ puntata - ''LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 2^parte''
LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 2^parte
Competenze delle proviencie. L’art. 197 del d.lgs. 152/2006 assegna alle Provincie le competenze in materia di:
- Controllo e verifica degli interventi di bonifica, controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni e il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216;
- Individuazione, nell’ambito del Piano territoriale di coordinamento di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 267/2000 (ove già adottato) e delle previsioni di cui all’art. 199, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.
Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni, le Provincie possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA).
Competenze dei Comuni. I Comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito, stabiliscono in particolare:
- Le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- Le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- Le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- Le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’art. 184, comma 2, lettera f);
- Le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- Le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- L’assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’art.184, comma 2, lettere c) e d).
I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione, alla Provincia e alle Autorità d’ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste e sono tenuti anche a esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle Regioni.
Compendio di diritto (Le Mounier)
25/08/2013
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