16^ puntata - ''AMMINISTRATORI E FUNZIONARI DEGLI OSPEDALI CIVILI - 1^ parte''
AMMINISTRATORI E FUNZIONARI DEGLI OSPEDALI CIVILI - 1^ parte
Sulla qualifica di pubblici ufficiali degli amministratori e funzionari degli Ospedali Civili.
La legge 12-2-1968 n. 132 ha sottratto gli ospedali alla categoria delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nella quale venivano contemplati sotto l’impero della legge 17-7-1890 n. 6972, inquadrandoli nella figura giuridica di “enti pubblici ospedalieri”.
Ma anche vigente la citata legge del 1890, la dottrina predominante e la giurisprudenza non posero in dubbio il carattere pubblico delle istituzioni ospedaliere, pur se originate da atti di liberalità di privati: ciò non soltanto per la letterale dizione della legge, che parla sempre di istituzioni “pubbliche” di assistenza e beneficienza, ma soprattutto per la natura del fine, che è pubblico in senso giuridico perchè curato come proprio dallo Stato, nonchè per le speciali potestà pubbliche che la legge attribuisce a tali enti, quali la potestà regolamentare, statuaria, certificativa, ecc. e per i controlli esercitati dallo Stato, in nulla diversi da quelli che esso esercita sugli enti territoriali e sulle altre amministrazioni autarchiche.
Si osserva inoltre che l’art. 1 comma secondo del R.D. 30-9-1938 n. 1631 (Regolamento ospedaliero) testualmente indica che “Sotto la denominazione di ente ospedaliero o di amministrazione ospedaliera si intendono compresi, agli effetti delle presenti norme, tutti gli enti pubblici e tutte le amministrazioni da cui dipendono ospedali, qualunque sia l’ordinamento di detti enti e qualunque sia l’ambito territoriale nel quale essi operano”.
È dunque la stessa legge, fin dal 1938, a classificare esplicitamente gli ospedali nella categoria degli enti giuridici.
Va ricordato che, nella tradizionale distinzione tra ospedali pubblici e privati, debbono essere annoverati nella prima categoria gli ospedali la cui attività è rivolta in favore della generalità dei cittadini e sono sottoposti ai controlli amministrativi dello Stato e alla vigilanza delle Autorità sanitarie centrali e provinciali.
Una delle principali conseguenze dell’appartenenza di un nosocomio alla categoria degli ospedali pubblici è quella relativa ai rapporti dell’ ente con il personale dipendente, rapporti che restano inquadrati nell’ambito del pubblico impiego (cfr. Zanobini, Corso di Diritto amministrativo, ed. Giuffrè, 1959, vol. V, p. 229).
Da tali premesse consegue che gli amministratori ed i funzionari direttivi degli ospedali, formando o concorrendo a formare la volontà di un pubblico istituto, oppure tale volontà manifestando all’esterno o portando ad esecuzione, sono pubblici ufficiali a norma dell’art. 357 n. 1 c.p.
Dr. Antonio Maralfa
Sostituto Procuratore della Repubblica
29/08/2013
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