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19^ puntata - ''QUANTO PUO' AMMONTARE IL RISARCIMENTO?''
QUANTO PUO' AMMONTARE IL RISARCIMENTO?
La Suprema Corte con la sentenza n. 4524 del 23.02.2010 ha qualificato come indennitaria la natura del diritto "all'equa riparazione" sancito dalla Legge Pinto per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La Corte ha, infatti, considerato il ritardo stesso come un evento di per sè lesivo dei diritti della persona, che obbliga ex lege ad un'equa riparazione.
Diversamente, se si fosse ravvisato nel ritardo un fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., sorgerebbe in capo a chi lo contesta l'onere di provare la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa a carico del soggetto agente. Si è quindi scelto di seguire un percorso a vantaggio del cittadino.
Le somme che vengono liquidate a favore del ricorrente, essendo puro ristoro di un danno patito, non hanno natura di incremento della ricchezza e non devono perciò essere assoggettate ad imposte.
Diversamente da quanto accadeva prima della riforma per cui non era necessario attendere la fine del processo che aveva avuto irragionevole durata, la domanda di riparazione va presentata a pena di decadenza entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.
Ulteriore novità introdotta dal D.L. Monti concerne il computo dell'irragionevole durata del termine: come accennato, non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa (art.2-quater).
È fondamentale ricordare che vi è solo un termine di decadenza che può compromettere la proponibilità del Giudizio: la domanda di risarcimento deve essere presentata entro 6 mesi dal momento in cui la sentenza che chiude il processo troppo lungo passa in giudicato.
09/09/2013
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Rubrica legale a cura dell'avv. Mariano Caputo |
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