17^ puntata - ''AMMINISTRATORI E FUNZIONARI DEGLI OSPEDALI CIVILI - 2^ parte''
AMMINISTRATORI E FUNZIONARI DEGLI OSPEDALI CIVILI - 2^ parte
La natura dell’attività consultiva del direttore amministrativo e quella di verbalizzazione del segretario.
L’attività consultiva del direttore amministrativo è disciplinata nella nuova legge del 1968 dell’art. 9 comma V in relazione all’art. 11 ult. comma, i quali prevedono il parere obbligatorio di tale dirigente in sede deliberativa, parere che deve, al pari di quello del direttore sanitario, constare dal verbale della deliberazione.
Prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento ospedaliero, la funzione consultiva non era prevista in modo espresso dalla legge del1890. Essa era dedotta per via di interpretazione dall’art. 32 n. 5 della stessa legge, il quale disponeva che “Ogni dichiarazione, provvedimento, contratta, e, in generale, ogni atto che emani dall’istituzione, dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell’ente, avere la firma dell’impiegato capo di ufficio che sarà designato negli statuti. Questi parteciperà con gli amministratori alla responsabilità degli atti medesimi nei modi e nei limiti che saranno stabiliti dagli statuti”.
Dall’esame dei lavori preparatori dell’art. 32 n. 5 della legge 1890, risalta in modo evidente la piena corresponsabilità del segretario delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con i rispettivi amministratori. Lo spirito di detta norma fu quello di trovare il vero amministratore nascosto fra gli impiegati, ed a questa considerazione si ispirò il legislatore del 1890, il quale ritenne opportuno garantire gli interessi delle pubbliche istituzioni, rendendo corresponsabili con gli amministratori quel dirigente che si poneva (e si pone) come l’effettivo ispiratore degli atti da quelli emanati.
Posta l’indicata norma di cui all’art. 32 n. 5 della legge 1890, come poteva essere giuridicamente inquadrata la partecipazione del segretario all’attività deliberativa degli amministratori? In quale veste egli interveniva (oltre che in quella di mero verbalizzante) alla formazione degli atti dell’amministrazione?
Esclusa, in base ai principi generali, la partecipazione del segretario alla funzione “deliberativa” degli amministratori, non restava che qualificare il medesimo come organo consultivo del consiglio di amministrazione. Egli era responsabile con gli amministratori, in quanto con la sua esperienza tecnica orientava la scelta di costoro, tanto che si è ritenuto in giurisprudenza che il segretario avesse il diritto di fare risultare nel processo verbale il proprio dissenso in ordine ad una determinata deliberazione, sollevandosi da ogni responsabilità purchè le sue riserve risultassero espresse in modo formale (Consiglio di Stato, Sez. V, 15-7-1961 n.426).
Come si vede, siamo in presenza di una attività ben più importante e ben più penetrante della semplice attività di verbalizzazione, prevista dall’art. 32 n. 2 della legge 1890, che contempla il segretario in funzione di semplice “estensore” del processo verbale delle deliberazioni.
L’importanza della funzione consultiva del direttore amministrativo si è ulteriormente accresciuta con l’art. 11 della legge 1968, il quale dispone che “Ogni atto dell’ente ospedaliero deve essere controfirmato dal segretario generale o direttore amministrativo che partecipa alle responsabilità degli amministratori a norma dell’art. 32 ultimo comma della legge 17 luglio 1890 n. 6972”.
Ed all’ultimo comma: “Da tale responsabilità deve intendersi esonerato nei casi in cui egli abbia fatto constare espressamente il suo motivato dissenso e possa dimostrare di aver contribuito agli atti medesimi soltanto in seguito ad esplicito invito”.
Ma l’imposizione del voto consultivo ad opera degli art. 9 e 11 della nuova legge nulla toglie all’importanza del parere che la legge del 1890 assicurava in diverso modo, vale a dire invogliando, ed anzi psicologicamente costringendo, il segretario medesimo a manifestarlo attraverso la statuizione della sua corresponsabilità con gli amministratori.
Stante detta statuizione di corresponsabilità, ne consegue non solo l’interesse ma anche il dovere del segretario di fornire agli amministratori elementi di giudizio allo scopo di meglio indirizzare la loro scelta.
Dr. Antonio Maralfa
Sostituto Procuratore della Repubblica
10/09/2013
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