11^ puntata - ''Nuove multe condominiali''
La legge n. 220 del 2012, quella ai più nota come riforma del condominio, tra le altre cose, ha aggiornato gli importi applicabili a titolo di sanzione nel caso d’infrazione alle norme contenute nel regolamento condominiale.
Poichè il regolamento condominiale, se approvato dall’assemblea, altro non è che il frutto di una deliberazione di maggioranza, non deve dubitarsi che anche le semplici deliberazioni che non comportino modificazione del regolamento possano prevedere delle sanzioni.
Unica condizione: una deliberazione del genere dovrebbe essere approvata con le stesse maggioranze necessarie per l’approvazione/modificazione del regolamento, vale a dire con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed almeno 500 millesimi.
Multe condominiali
Fino al 17 giugno 2013, se un condomino non osservava una clausola prevista dal regolamento di condominio, poteva essergli comminata, se previsto dal regolamento di condominio una sanzione pecuniaria pari ad euro 0,05.
L’estrema irrisorietà lascia comprendere che questa possibilità è stata sostanzialmente ignorata per lunghissimo tempo.
Dal 18 giugno 2013, ovvero dalla data di entrata in vigore della così detta legge di riforma del condominio, le cose sono cambiate.
Sanzioni condominialiInfatti, ai sensi del nuovo art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile,
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
Importi aumentati e portati a cifre effettivamente percepibili come sanzioni ed una novità: la possibilità di maxi multa nel caso di recidiva.
Quest’aggiornamento ha ridato importanza teorica e pratica alla norma e di conseguenza ha fatto porre alcune domande.
Una tra le tante: chi può irrogare le sanzioni previste dal regolamento in base all’art. 70 disp. att. c.c.?
15/09/2013
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