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15^ puntata - ''REGISTRI DI CARICO E SCARICO''
REGISTRI DI CARICO E SCARICO
Nei registri di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Inoltre il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve contenere:
- L’origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
- La data del carico e dello scarico dei rifiuti e il mezzo di trasporto utilizzato;
- Il metodo di trattamento impiegato.
I registri devono essere tenuti negli impianti, presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonchè presso la sede dei commercianti e degli intermediari e vanno numerati, vidimati e gestiti con le stesse modalità previste per i registri IVA.
I soggetti obbligati alla tenuta sono gli stessi della comunicazione annuale. Per effetto della legge 17/2002, sono esonerati dall’obbligo di tenuta alcuni soggetti consortili individuati nel d.lgs. 22/1997 (CONAI, Consorzio nazionale raccolta e trattamento oli ecc.).
Il Formulario di identificazione (art. 193), cui è tenuto chi (enti o imprese) trasporta rifiuti (con esclusione del trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico nel territorio del Comune o dei Comuni per i quali il servizio medesimo è gestito), accompagna i rifiuti durante il trasporto e ha una duplice finalità:
- L’individuazione dei carichi durante i controlli su strada da parte degli organi preposti;
- L’esenzione da responsabilità del produttore detentore in caso di scorretto smaltimento o recupero da parte sia del soggetto che ha preso in carico il rifiuto, sia del destinatario.
Il Formulario contiene nome e indirizzo del produttore e del detentore (anche se coincidono); origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell’instradamento; nome e indirizzo del destinatario.
Compendio di diritto (Le Mounier)
16/09/2013
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