20^ puntata - ''DICHIARAZIONI DI NASCITA E… FIGLI DI N.N (OVVERO: COSA PUÒ CAPITARE OGGI ALLE MADRI-BAMBINE) - 2^parte''
DICHIARAZIONI DI NASCITA E… FIGLI DI N.N (OVVERO: COSA PUÒ CAPITARE OGGI ALLE MADRI-BAMBINE) - 2^parte
La facile obiezione che la dichiarazione di nascita di un figlio naturale equivalga a riconoscimento è battuta dai seguenti rilievi. L’art.254 cod. civ. dispone innanzitutto che “il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell’atto di nascita”.
Senonchè l’art. 70 dell’Ordinamento dello stato civile distingue nettamente la “dichiarazione di nascita”(che deve essere fatta obbligatoriamente dal padre, ma che può anche essere fatta dalla madre) dall’ “atto di nascita” vero e proprio, il quale – come testualmente dispone il citato art. 70 – “è steso immediatamente dopo la dichiarazione”.
Dal cambiamento disposto dei due articoli di legge innanzi indicati, si evince chiaramente che “l’atto di nascita” è cosa ben diversa dalla “dichiarazione di nascita”, onde nessun valore di riconoscimento, per implicito che sia, può essere attribuito alla semplice dichiarazione di nascita, la quale, per legge, precede la redazione dell’atto di nascita propriamente detto.
Questa tesi sembra confermata dall’art. 84 dell’ Ordinamento dello stato civile, il quale prevede la dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale fatta davanti all’ufficiale dello stato civile “separatamente da altro atto di stato civile ” (laddove l’espressione “altro atto” mi sembra possa ben riferirsi alla dichiarazione di nascita).
Ed allora, quid juris? Quale stato, cioè, assumerà il povero infante il quale, dichiarato come venuto al mondo dal suo genitore infrasedicenne , non può legalmente considerarsi come figlio riconosciuto?
La risposta è quasi ovvia, e prego i miei buoni lettori di… non farne colpa allo scrivente: il bambino assumerà lo stato giuridico di “figlio naturale non riconosciuto”. Al riconoscimento potrà provvedersi, quando il genitore o i genitori che intendano effettuarlo abbiano raggiunto l’età di 16 anni, nelle altre forme previste dall’art. 254 cod. civ. (apposita dichiarazione, posteriore alla nascita, davanti all’ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento).
Dr. Antonio Maralfa
Sostituto Procuratore della Repubblica
16/10/2013
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