13^ puntata - ''Dubbi sui poteri dell’amministratore''
Dubbi sui poteri dell’amministratore
I primi commentatori della riforma affermano che l’irrogazione della sanzione pecuniaria è di competenza dell’assemblea, non rientrando nella mera esecuzione del regolamento di condominio, ai sensi dell’art. 1130, n. 1 c.c., deve provvedere l’amministratore (Roberto Triola, Il nuovo condominio, G. Giappichelli Editore, 2013).
Il fatto che l’autore citato sia anche magistrato di Cassazione, lascia intendere come anche in sede giurisprudenziale le cose potranno non restare identiche a quelle descritte in relazione alla situazione ante-riforma.
In questo contesto, tuttavia, è lecito anche andare oltre.
L’amministratore cura l’osservanza del regolamento e l’assemblea, di par suo, può fare altrettanto.
Assemblea ed amministratore, tuttavia, possono limitarsi a chiedere la cessazione delle eventuali violazioni.
SanzioniSe, ad esempio, un condomino parcheggia in zona vietata, oltre alle diffide i due organi del condominio non possono fare altro.
Per ottenere la cessazione dell’abuso devono rivolgersi all’Autorità Giudiziaria che accerti e dichiari l’esistenza effettiva della cessazione.
In questo contesto sorge spontaneo domandarsi: se nè l’amministratore, nè l’assemblea hanno il potere di fermare l’illecito, in assenza di specifiche norme che gli attribuiscano direttamente il potere di irrogare la sanzione, considerato il contesto descritto, può ritenersi sufficiente quanto detto dalla legge per riconoscere, quanto meno all’assemblea, questa facoltà sanzionatoria?
E poi: la sanzione dev’essere contestata al momento della violazione o esiste un potere di contestazione differito?
Ed ancora: l’amministratore, che soprattutto se esterno non frequenta il condominio, per sanzionare un condomino può delegare, ad esempio, il portiere?
La sensazione è che l’applicazione delle così dette multe condominiali creerà molti grattacapi e presumibilmente aumenterà il contenzioso in materia condominiale.
fonte: lavoroincasa.it
21/10/2013
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