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19^ puntata - ''GLI OBBLIGHI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI - (2^ parte)''
GLI OBBLIGHI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI - (2^ parte)
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ai sensi dell’art. 212 del Codice dell’ambiente, l’iscrizione all’Albo è requisito necessario allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto dii rifiuti pericolosi, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonchè di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.
Sono soggette all’iscrizione all’Albo tutte le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti prodotto da terzi, raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, attività di bonifica dei siti, attività di bonifica dei materiali contenenti amianto, di commercio di rifiuti senza detenzione, gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di impianti di smaltimento e di recupero mobili.
L’iscrizione è soggetta a rinnovo ogni cinque anni e costituisce titolo per l’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette a iscrizione.
Gli Organi dell’Albo gestori sono il Comitato nazionale presso il Ministero dell’Ambiente e le Sezioni regionali presso le Camere di commercio del capoluogo di Regione.
In attuazione dell’art. 212 del d.lgs. 152/2006, è stato emanato il d.m. 2 maggio 2006 che regola il Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti.
Compendio di diritto (Le Mounier)
04/11/2013
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