21^ puntata - ''CHI SI PROPONE LA DOMANDA ? E COME SI PROPONE LA DOMANDA RISARCITORIA?''
CHI SI PROPONE LA DOMANDA ?
COME SI PROPONE LA DOMANDA RISARCITORIA?
Atti e provvedimenti di causa, tutti da produrre in copia autentica.
Il requisito soggettivo per proporre il ricorso ex "Legge Pinto" è essere stati parte del processo. Non vale, perciò, solo per l'attore, bensì anche per il convenuto che abbia resistito alla pretese azionate dall'avversario chiedendone il rigetto.
È poi indifferente l'esito della causa perchè, se vi è stata la sua decisione, si ha diritto al risarcimento sia in caso di vittoria che di soccombenza; sono esclusi però i casi di abuso del processo, come quando risulti che il soccombente ha promosso una lite temeraria (avviata con colpa grave) o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di promuovere l'azione per il risarcimento ex "Legge Pinto".
Hanno diritto di proporre la domanda di equa riparazione anche gli eredi della parte processuale.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della "Legge Pinto", così come riformato dal D.L.83/12, il ricorrente attiverà il procedimento nei confronti di quello dei Ministeri nel cui campo d'azione opera il Giudice investito del procedimento presupposto per il quale si chiede l'indennizzo.
Sarà, pertanto, convenuto il Ministero della Giustizia se si tratta di procedimenti del Giudice ordinario, il Ministero della difesa se si tratta di procedimenti del Giudice militare e quello dell'economia e delle finanze quando si tratti di procedimenti tributari ed in ogni altro caso.
E' richiesta necessariamente la produzione della sentenza che definisce il contenzioso.
08/11/2013
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