20^ puntata - ''LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGI''
LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGI
Il titolo II della Parte IV del Codice dell’ambiente è dedicato alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi.
La disciplina ha la finalità di prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, di garantire il funzionamento del mercato, di evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importanti, di prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni delle concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio.
La definizione di imballaggio. L’art. 218 dà una puntuale definizione delle tipologie cui è applicabile la normativa in esame:
- Imballaggio: prodotto, composto di materiali da qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, a proteggerle, a consentire la manipolazione e la consegna al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro prestazione, nonchè gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;
- Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di merci, delle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- Imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all’interno di un circuito di riutilizzo;
- Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione.
Compendio di diritto (Le Mounier)
12/11/2013
|