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1^ puntata - ''LA RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO''
Sono Saverio Minervini e voglio rendermi utile con questa “RUBRICA” de “IL FISCO” attraverso la quale non voglio assumere il ruolo di consulente, ma di un “esperto” e "studioso" nel settore che propone una serie di informazioni e di aspetti pratici e utili per tutti.
Buona lettura a tutti.
Il decreto – del fare – (d.l. n. 69/2013) e le modifiche alla disciplina sulla riscossione delle entrate locali.
Prima parte: LA RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO.
Le modifiche al D.P.R. n. 602/1973 riguardano in primo luogo l’art. 19 sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento. La disciplina che regola la concessione del beneficio è sempre stata differenziata a seconda dell’importo del debito. In particolare, con la recente direttiva del 7 maggio 2013 Equitalia ha innalzato da € 20.000 a € 50.000 la soglia massima che permette di chiedere la rateizzazione della cartella di pagamento con semplice richiesta motivata, senza cioè dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.
Per i debiti oltre € 50.000 la concessione della rateazione è invece subordinata alla verifica della condizione economico-finanziaria del contribuente, valutando la sussistenza della situazione temporanea obiettiva difficoltà mediante l’applicazione dei parametri costituiti dall’indice di Liquidità che consente di stabilire la maggiore o minore capacità dell’impresa di far fronte ai propri impegni finanziari a breve con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite, mentre, dall’indice Alfa che individua in quale misura percentuale il debito complessivo incide sul valore della produzione.
Con direttiva del 1° marzo 2012,nell’ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, l’indice Alfa non è più considerato in termini di soglia di accesso ma elusivamente quale parametro per la determinazione del numero di rate concedibili. Rimangono, invece, invariate le modalità di calcolo dell’indice di Liquidità e la sua valenza quale soglia di accesso all’istituto della dilazione laddove tale valore sia inferiore ad 1.
Importanti cambiamenti sono stati poi apportati dal d.l. 2 marzo n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, in base al quale è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anzichè a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione. L’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate; inoltre il contribuente non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti lavori, forniture e servizi; si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate consecutive (precedentemente era prevista la decadenza con il mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, anche non consecutive; anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella.
La disciplina vigente fino all’adozione del d.l. n. 69/2013 consentiva quindi ad Equitalia di concedere al debitore una dilazione del debito fino a 72 rate mensili e, in caso di peggioramento delle condizioni economiche del debitore, una dilazione per ulteriori 72 rate mensili.
Prossimo appuntamento con la “ novella” del d.l. n. 69/2013.
Grazie per l’attenzione.
Un caro saluto a tutti.
Saverio Minervini
14/11/2013
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''Il Fisco'' a cura di Saverio Minervini |
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