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2^ puntata - ''la rateizzazione delle cartelle di pagamento - la novella del d.l. n. 69/2013 - 2^ parte''
Seconda parte “ la rateizzazione delle cartelle di pagamento – la novella del d.l. n. 69/2013
Buona lettura.
Con la novella del d.l. n. 69/2013 viene elevato il numero di rate fino ad un massimo di centoventi mensili, per ciascuna delle due dilazioni. L’estensione è concessa a condizione che sia accertata una grave situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a sue responsabilità e legata alla crisi economica tale da rendere impossibile il rispetto del piano ordinario, ma risultando comunque solvibile. La novità è chiaramente finalizzata ad agevolare i contribuenti che si trovino nell’impossibilità di fare fronte al pagamento di una rateazione ORDINARIA 72 rate, pur essendo in grado di rispettare una rateazione di maggiore durata; inoltre la norma del d.l.n. 69/2013 estende, a favore dei contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità, ad otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, che determina la decadenza dal beneficio della rateazione, mentre sulla base delle norme precedenti si decadeva dal beneficio dopo il mancato pagamento di due sole rate consecutive.
La disposizione permette ai contribuenti in difficoltà di sospendere il pagamento delle rate, sino ad un massimo di otto, senza perdere il diritto alla rateazione ottenuta. Il comma 3 dell’art. 52 del d.l. n. 69/2013 prevede poi l’adozione di un apposito decreto ministeriale al fine di stabilire le modalità di attuazione e il monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione del nuovo meccanismo di rateazione. Nel frattempo Equitalia con una nota interna del 1° luglio 2013 ha diramato le istruzioni volte ad adeguare la propria azione alla nuova normativa anche alle procedure in corso. In particolare, la nota afferma la decorrenza immediata della norma che estende da due ad otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, per la decadenza dal beneficio della rateazione.
La nota di Equitalia, con riferimento ai contribuenti decaduti dal beneficio per il pagamento di due rate, ipotizza una disciplina di favore per i debitori che eviti loro di essere esclusi dalla fruizione dell’agevolazione introdotta. L’agente nazionale della riscossione invita le strutture preposte ad astenersi dall’attivare iniziative di riscossione nei confronti di coloro che dovessero versare nella situazione anzidetta.
Relativamente al comparto degli enti locali va precisato che le modifiche alla disciplina della rateazione riguardano la sola riscossione coattiva a mezzo ruolo, mentre per gli enti che utilizzano l’ingiunzione fiscale si dovrà fare esclusivo riferimento alla disciplina contenuta nei regolamenti comunali, che potrebbero però recepire al loro interno le disposizioni di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 in quanto di maggior favore per il contribuente.
Cari amici Vi rimando al prossimo incontro per parlarvi della firma al decreto da parte del ministro dell’Economia Saccomanni.
Ciao a presto.
Saverio Minervini
22/11/2013
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''Il Fisco'' a cura di Saverio Minervini |
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