4^ puntata - ''L’esecuzione forzata esattoriale e i limiti all’espropriazione delle proprietà immobiliari''
L’esecuzione forzata esattoriale e i limiti all’espropriazione delle proprietà immobiliari
Buona lettura.
Il d.l. n. 69/2013 ha apportato diverse modifiche alla disciplina dell’esecuzione forzata esattoriale e ai limiti alla pignorabilità delle proprietà immobiliari e dei beni strumentali. In primo luogo vengono introdotti due nuovi commi all’art. 52 del D.P.R. n. 602/1973 – procedimento di vendita.
La modifica si rende opportuna in quanto il d.l. n. 201 del 2011 ha aggiunto al predetto art. 52 il comma 2-bis ai sensi del quale il debitore ha facoltà di procedere, in costanza di procedura mobiliare o immobiliare, alla vendita del bene al valore determinato dalla legge per il primo incanto. Tuttavia, tale disposizione non individua fino a quando la vendita possa avvenire. Al fine di evitare incertezze interpretative, con la norma introdotta si prevede che la cessione debba avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto. Si prevede, del pari, che qualora ciò non abbia luogo e l’agente della riscossione attivatosi per la vendita coattiva abbia necessità di procedere al secondo incanto, il debitore possa comunque esercitare la facoltà di vendita diretta entro il giorno antecedente la data stabilita per il secondo incanto.
Per consentire, poi, al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la predetta facoltà di vendita in proprio, si prevede di prolungare il termine di efficacia del pignoramento da centoventi a duecento giorni. Ciò si rende opportuno anche in ragione delle previsioni di cui al comma 2, lettera b dell’art. 80 del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal d.l. n. 69/2013, ove si prevede la nomina di ausiliari per la stima del cespite pignorato o per relazionare sulle condizioni e caratteristiche del bene, con conseguente naturale dilatazione dei tempi tecnici necessari.
Il d.l. n. 69/2012 interviene inoltre in materia di pignoramento dei beni strumentali. Si tratta di una rilevante problematica che assume spesso connotazioni mediatiche particolarmente significative e che può avere conseguenze, sia in termini di tenuta dei livelli occupazionali, che di salvaguardia del tessuto produttivo della nazione. Con la NOVELLA si prevede di estendere le limitazioni stabilite nel codice di procedura civile alla pignorabilità dei beni strumentali utilizzati da imprenditori ditte individuali a imprese che abbiano forma giuridica di società e nei casi di prevalenza del capitale sul lavoro. Con la medesima NOVELLA si propone, peraltro, una ulteriore soluzione di contemperamento tra la necessità dell’impresa e quelle di recupero degli importi a ruolo. Si prevede, cioè, che il termine di efficacia del pignoramento dei beni strumentali vada oltre i termini ordinari, che il debitore ne sia obbligatoriamente nominato custode e che il primo incanto sia fissato dopo trecento giorni dal pignoramento. In tal modo, il debitore potrebbe continuare a mantenere attiva la produzione per un ulteriore congruo periodo di tempo, salvaguardando l’occupazione e cercando risorse per assolvere il debito iscritto a ruolo. La nota di Equitalia del 1° luglio 2013 conferma che il pignoramento dei beni strumentali indispensabili all’attività nei limiti di un quinto del loro valore può essere effettuato solo in via residuale.
Un caro saluto.
Prossimo appuntamento : PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI e LIMITI DI PIGNORABILITA’.
Saverio Minervini
04/12/2013
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