5^ puntata - ''PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI''
PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI
Buona lettura.
Un’altra modifica riguarda l’art. 72 – bis del D.P.R. n. 602/1973 (pignoramento verso terzi) che stabilisce l’ordine rivolto al terzo pignorato di pagare il credito direttamente all’agente della riscossione ottemperando nel termine di sessanta giorni, anzichè quindici.
Ciò al fine di consentire al debitore che abbia fondate ragioni da opporre all’iniziativa di riscossione avviata, di attivare, in tempi ragionevoli, le tutele del caso, evitando che, nelle more, il terzo disponga l’accredito delle somme pignorate.
Anche l’art. 72 ter del D.P.R. n. 602/73 (limiti di pignorabilità) viene interessato da alcune modifiche, necessarie per via del d.l. n. 201/2011 che ha imposto l’accredito degli emolumenti retributivi e pensionistici superiori a 1.000,00 euro sul conto corrente bancario/postale. Ebbene, per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, le somme di danaro, una volta depositate sul conto, perdono qualsiasi connessione con la eventuale speciale destinazione delle stesse, ovvero con il titolo per il quale sono versate in favore dell’avente diritto. E’ stata pertanto inserita una speciale previsione per evitare che, in ragione di ciò, possano venir meno i limiti alla relativa pignorabilità. In proposito, infatti, non potendo l’agente della riscossione conoscere a priori se i conti interessati siano qualificabili come conti di mero appoggio degli emolumenti in parola,ovvero se, viceversa, si verta in presenza di conti variamente movimentati, è stato inserito un terzo comma all’art. 72-ter del D.P.R. n. 602/73, che disciplina i LIMITI DI PIGNORABILITA’ delle suddette somme in presenza dell’esecuzione esattoriale, con cui è stato stabilito che, in presenza di somme dovute al titolo anzidetto, pensione inclusa, accreditate sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi di legge che gravano sul terzo non possono ricomprendere l’ultimo emolumento accreditato su tale conto, che resta, pertanto, nella piena disponibilità del correntista.
Cari amici Vi saluto e Vi rimando alla prossima puntata su - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - modifiche all’art. 52 del d.l. n. 69/2013.
16/12/2013
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