16^ puntata - ''Assegno per il nucleo familiare''
L'assegno per il nucleo familiare è previsto per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari sono composti da più persone e i cui redditi sono al di sotto delle fasce di reddito massime stabilite dalla legge.
A chi spetta:
Spetta ai lavoratori dipendenti in attività, ai disoccupati indennizzati, ai lavoratori cassaintegrati, ai lavoratori in mobilità, ai lavoratori in malattia o in maternità e ai pensionati ex lavoratori dipendenti; spetta anche ai lavoratori con contratto a termine.-
Per averne diritto è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge; è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare, prodotto nell'anno solare precedente; decorre dal I° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Redditi:
Ai fini del diritto all'assegno si considera la somma dei redditi complessivi assoggettati all'IRPEF di tutti i componenti, compresa la casa di abitazione, gli assegni periodici corrisposti dal coniuge separato o divorziato, i redditi i redditi esenti da imposta, e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva, (ad esempio, le borse di studio, la pensione e l'assegno sociale, indennità per ciechi, sordomuti, invalidi civili, Interessi dei depositi e dei c/c bancari e postali,interessi di CCT, BOT e i proventi da investimento).
Rientrano tra i redditi soggetti ad imposta sostitutiva e pertanto vanno computati nel reddito familiare i premi alla produttività solo qualora il loro ammontare superi complessivamente il limite di 1.032,91 euro al lordo delle ritenute, riferito all'intero nucleo.
In caso di perdite d'esercizio derivanti dalla partecipazione ad una società di persone in contabilità ordinaria o semplificata è possibile detrarre, ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, dal reddito di lavoro dipendente di uno dei componenti il nucleo le perdite di esercizio derivanti dalla sua partecipazione ad imprese in contabilità semplificata, ma non quelle provenienti da imprese in contabilità ordinaria.
Invece non si computano:
Il trattamento di fine rapporto, i trattamenti di famiglia, le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio, le indennità di accompagnamento, le indennità di trasferta, l'assegno di mantenimento dei figli.
Dichiarazione del reddito del nucleo familiare:
Il soggetto interessato deve consegnare al proprio datore di lavoro una specifica domanda utilizzando l'apposito mod. ANF/DIP contenente una specifica sezione denominata “Redditi conseguiti dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare”.
Periodo di riferimento del reddito:
Il reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e rimarrà in vigore fino al 30 giugno dell'anno successivo (esempio per il periodo dal 01/07/2013 al 30/06/2014 fanno fede i redditi dell'anno 2012).
Per chi spetta:
Fanno parte del nucleo familiare: il coniuge anche se non convivente, i figli minorenni, i figli maggiorenni inabili, fratelli sorelle e nipoti inabili e familiari residenti all'estero di cittadino straniero (solo se esiste un rapporto di reciprocità con lo Stato di provenienza o sia stata stipulata una convenzione in materia di ANF).
Per i nuclei familiari numerosi, composti cioè da almeno 4 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, si avrà diritto all'assegno al nucleo familiare oltre che per i figli minori anche per i maggiori di anni 18 (compiuti) ed inferiore a 21 anni purchè studenti o apprendisti.
Incidenza in percentuale del reddito da lavoro dipendente:
L'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e/o assimilati, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito familiare complessivo.
Chi paga:
Ai lavoratori in attività l'assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all'INPS il rimborso delle somme pagate. Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati ecc., l'assegno viene pagato direttamente dall'INPS.
Ai pensionati l'assegno viene pagato direttamente dall'INPS insieme alla rata di pensione.
L'autorizzazione dell'INPS:
In generale, il datore di lavoro corrisponde l'assegno al nucleo familiare al dipendente che ne fa richiesta e che dimostra di averne diritto.
Però in alcuni casi particolari la corresponsione dell' assegno per il nucleo familiare è subordinata ad una preventiva autorizzazione da parte dell'INPS, da richiedere esclusivamente per via telematica con il mod. ANF42 (l'autorizzazione è necessaria ad esempio in caso di figli di divorziati o separati legalmente o del coniuge già divorziato, figli dell'altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio, fratelli, sorelle e nipoti, soggetti maggiorenni inabili, o per i nipoti intesi come i figli dei figli se i genitori sono senza redditi).
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI LAVORATORI PARASUBORDINATI
E' una prestazione istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, di cui all'art.2, comma 26, legge 335/95, che non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati.
L’importo dell’assegno varia, come per i lavoratori dipendenti, in base al numero dei componenti, alla tipologia e al reddito complessivo percepito dal nucleo stesso, secondo quanto stabilito nelle tabelle reddituali pubblicate ogni anno.
I redditi da dichiarare sono, oltre quelli la cui dichiarazione è già prevista per i lavoratori dipendenti, anche quelli derivanti dalle attività indicate all’art. 2, c. 26, L.335/95.
Pertanto, in questo caso, il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato o da reddito derivante dalle attività indicate all’art. 2, c. 26, L.335/95. In caso di nuclei a composizione reddituale mista, è data la possibilità di considerare realizzato il requisito del 70% di redditi da lavoro dipendente ed assimilato con la somma dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi derivanti da attività di lavoro parasubordinato.
Ai lavoratori in questione l'assegno sarà corrisposto per tutto il periodo che, ai fini previdenziali, risulti coperto dalla specifica contribuzione, comprensiva dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% (0,50% fino al 6/11/07), specificamente introdotta dalla legge 449/97, art. 59, comma 16, per il finanziamento delle prestazioni di maternità e degli assegni per il nucleo familiare.
La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, funzione ANF Gestione Separata;
Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
Contact - Center attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.
a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello per il quale vengono richiesti gli assegni.
Qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).
08/01/2014
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