22^ puntata - ''NON SERVE IL DURC PER GLI APPALTI''
NON SERVE IL DURC PER GLI APPALTI
Il Durc, ovvero il Documento unico di regolarità contributiva è un certificato che at testa la regolarità di un'impresa nei paga menti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonchè in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili. Questo perchè è un documento richiesto nel caso di lavori di edilizia pubblica o privata. Molti sono gli amministratori e i consulenti legali che ritengono che il condominio debba richiederlo. Ma non è così.
La legge prescrive che il committente che appalta un'opera a un'impresa edile pubblica o privata deve accertarsi, prima, durante, nei vari stati di avanzamento lavori e conseguenti pagamenti, nonchè al momento del collaudo e alla verifica di conformità che l'impresa sia in possesso del'Durc, previsto dal Digs 81/2008, così come riformato dal DI 69/2013. La legge di riforma prevede un unico caso in cui il Dure non è richiesto: quando i lavori privati di manutenzione edilizia siano realizzati senza ricorso a imprese edili ma direttamente «in economia» dal proprietario dell'immobile.
Sotto il profilo della solidarietà, i DI 69/2013 q6/2013 prevedono che l'appaltatore e il subappaltatore (e sul piano degli obblighi lavoristici anche il committente imprenditore) rispondono in solido dei versamenti dovuti sul piano fiscale e contributivo.
Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, il DI 83/2012 ha previsto nei confronti del committente una sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 2oo mila euro nel caso in cui lo stesso paghi l'appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.
Ma per il condominio il discorso è diverso. Anzitutto, all'impresa che viene a fare le pulizie in condominio non dovremo chiedere nulla perchè il Durc è riferito solo alle imprese edili. Ciò non toglie che in caso di lavori appaltati dal condominio a un'impresa edile spesso l'amministratore si chieda se deve richiedere all'impresa il Durc prima di sottoscrivere il contratto. E, soprattutto, se su di lui o sul condominio ricadano le responsabilità solidali o pecuniarie.
Si è discusso molto su questi aspetti, ma la legge a tal proposito è molto chiara e anche l'agenzia delle Entrate è intervenuta a esplicitarla con la circolare n. 2/E del 1° marzo 2013. Il comma 28 ter dell'articolo 35 del DI 223/2006 prevede che i soggetti a cui tutte queste norme fanno riferimento sono quelli che hanno attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, quelli di cui agli articoli 73 e 74 del Testo unico delle imposte sui redditi. È, quindi, escluso dall'ambito applicativo di dette norme il condominio, in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 73 e14del Tuir.
Allo stato, perciò, non vi è alcuna norma che impone all'amministratore di verificare la regolarità fiscale e contributiva delle imprese che prestano servizi in appalto in condominio.
Di Paola Pontanari
Fonte: il Sole 24 Ore
14/01/2014
|