27^ puntata - ''Gli immobili sfitti nello stesso comune entrano al 50% nell'imponibile Irpef''
Gli immobili sfitti nello stesso comune entrano al 50% nell'imponibile Irpef
I contribuenti che cedono in affitto abitazioni e relative pertinenze possono scegliere di tassare l'importo incassato"ordinariamente"(secondo le regole Irpef e delle addizionali comunali e regionali) o optare per la cedolare secca. Ai fini Irpef, il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante
l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.
Perle case in affitto, è stabilito che se il canone risultante dal contratto di locazione, al netto della deduzione
forfetaria, è superiore al reddito medio ordinario, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Al riguardo, si ricorda che, in caso di tassazione ordinaria, con effetto dai redditi del 2013, la deduzione forfetaria del15% sui redditi da locazione è stata ridotta al 5per cento. Resta ferma la deduzione del 25% per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della
Giudecca, di Murano e di Burano, mentre per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, la riduzione è elevata al 35 per cento.
I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da
accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
Una novità della legge di stabilità per il 2014 riguarda gli immobili sfitti. È infatti stabilito che il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso Comune dove si trova l'abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale sugli immobili (Imu), concorrono alla formazione della base imponibile Irpefe delle relative addizionali nella misura del Son" (articolo 1, comma 717, legge 27 dicembre 2013, n. 147, cosiddetta legge di stabilità per il 2014). In pratica, per le case sfitte, situate nello stesso Comune dove si trova l'abitazione principale, il reddito sarà tassato per il 5o%, già a decorrere dal 20i3 in sede di 730/2014 0 Unico 2014. Lo stesso aggravio lo subiranno gli immobili concessi a titolo gratuito a parenti e affini. Perciò, gli immobili cosiddetti a disposizione o seconde case ubicate nello stesso Comune dove si trova
l'abitazione principale, pagheranno: l'Imu , generalmente con aliquota massima ( 9 Comuni su lo hanno deliberato l'aliquota del 1o,6 per mille); l'Irpef e relative addizionali, nella misura del So per cento; la Tasi, tassa sui servizi indivisibili, che come base di riferimento ha l'Imu e che per il 2014 è al 2,5 per mille.
Di Salvina Morfina e Tonino Monna
Fonte: il Sole 24 Ore
23/01/2014
|