25^ puntata - ''Nel penale il condominio deve essere parte civile''
Nel penale il condominio deve essere parte civile
Per riavere i propri libri contabili il condominio non deve dimenticare, in sede penale, di costituirsi parte civile. E il giudice non può agire d’ufficio per farli restituire.
La vicenda, che ha dell’incredibile, prende le mosse dalla condanna penale (a sei mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena) di un amministratore milanese che aveva commesso il reato di appropriazione indebita ai danni di un condominio e si era trattenuto anche la documentazione contabile. Il giudice di merito (Tribunale di Milano, confermato dalla Corte d’appello nel 2013) ha subordinato la sospensione condizionale della pena alla restituzione dei documenti e delle somma e al risarcimento del danno. L’amministratore, però, ha impugnato la sentenza sostenendo che la sospensione spettava comunque. E ha avuto ragione, perchè la Cassazione, con la sentenza 3958, depositata ieri, ha precisato che la violazione giuridica del bene tutelato e il risarcimento dei relativi danni attengono a due profili, rispettivamente penale e civile.
Il problema è che il condominio, pur essendo evidentemente partita da alcuni condomini la denuncia dell’amministratore, non si era costituito parte civile. Non sembra possibile che per una vicenda di tale gravità il condominio non abbia pensato a percorrere la via penale, decisamente più rapida, per ottenere un titolo al risarcimento e alla restituzione della documentazione ma evidentemente è stato commesso un grave errore dal nuovo amministratore, o quanto meno dai condomini.
Quindi, ribadendo un principio già espresso più volte, la Cassazione ha ricordato che la vicenda penale viene per così dire separata da quella civile. E dato che la condanna a risarcimenti e restituzioni avrebbe poi seguito il rito dell’esecuzione civile, la subordinazione della sospensione condizionale, per la Suprema Corte, è illegittima in questo caso.
In sostanza, per il reato non c’è rimedio se non la condanna, mentre per gli effetti civili ci sarebbe ma la parte danneggiata non si è costituita parte civile. Il giudice di merito, quindi, non avrebbe potuto, d’ufficio, condannare l’amministratore alla restituzione del denaro e dei documenti contabili nè tantomeno subordinare la sospensione della pena al relativo adempimento: «siccome il condominio si è completamente disinteressato del processo, non poteva il giudice provvedere d’ufficio» si legge nella sentenza. Per la Cassazione la locuzione relativa al risarcimento del danno (previa costituzione di parte civile) non può essere fatta coincidere con la «eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato», altrimenti ci si troverebbe di fronte «a un’inutile duplicazione delle norme». Il giudizio di merito, quindi, limitatamente alla questione della subordinazione della sospensione a restituzione e risarcimenti, è stato cassato senza rinvio e la dimenticanza del condominio è stata pagata a caro prezzo.
Di Saverio Fossati
Fonte: il Sole 24 Ore
31/01/2014
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