Sullo sfratto ora incombe la «morosità incolpevole»
Sullo sfratto ora incombe la «morosità incolpevole»
La liberazione degli immobili, a seguito della morosità del conduttore, si ottiene attraverso il procedimento giudiziale di convalida dello sfratto e la successiva esecuzione a mezzo ufficiale giudiziario.
Bene sanno í locatori che sono incappati in tale esperienza, che a fronte dell'inquilino che non paga il canone, ferme le tradizionali richieste, non rimane che rivolgersi al legale per dare corso alla indicata procedura. Ciò avviene per notifica dell'atto di sfratto con la contestuale citazione del conduttore davanti al tribunale perla dichiarazione di convalida. All'udienza che, nel rispetto dei termini di comparizione e di notifica dell'atto, si tiene all'incirca a distanza di i mese e mezzo o 2, qualora il conduttore non compaia il giudice convalida lo sfratto e fissa il termine per il rilascio nell'arco di un mese. Se il conduttore compare può chiedere il "termine di grazia" che consiste nell'ottenere al massimo 90 giorni, in alcuni casi 120, entro i quali potrà sanare la morosità e con ciò estinguere il procedimento ancorchè con il rimborso delle spese legali. Qualora la morosità non venga sanata, ad un'udienza successiva allo scadere del termine, il giudice convalidalo sfratto a tutti gli effetti.
Ottenuto lo sfratto e scaduto il termine per il rilascio, il locatore può dare corso alla esecuzione attraverso la notifica dell'atto di precetto e la richiesta all'ufficiale, giudiziario alfine di eseguire lo sfratto. Sempre che, nel frattempo, l'inquilino non se ne sia andato.
A questo punto ogni paese fa storia a sè. In alcune province più virtuose l'ufficiale giudiziario esegue la procedura nell'arco di 2/3 mesi, in altre in tempi più lunghi, in altre ancora in tempi infiniti.
Su questo scenario appena è recentemente calato l'istituto della "morositàincolpevole" (Sole24Ore del 23/l0/13 e del 14/01/14). Cosa sia questo istituto è veramente un mistero.
Sembrerebbe, tuttavia, dal valore testuale della norma (DL 102/13 art. 6 co. 5 convertito nella L. 124/13) che il provvedimento non abbia incidenza sul procedimento di sfratto ma intervenga solo in fase successiva. Sono infatti previste delle contribuzioni (€ 20 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015) che i Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini "morosi incolpevoli", potranno erogare, evidentemente, a favore di questi ultimi. La procedura per tale attività è demandata a decreto ministeriale. Ciò che preoccupa molto coloro che sono in attesa della liberazione degli immobili è che, nella pendenza del procedimento di rilascio, è conferito incarico alle Prefetture di adottare misure per la graduazione nell'intervento della forza pubblica. Inutile rilevare che, per la prima volta, si interviene nel graduare l'esecuzione degli sfratti per morosità. Fino ad oggi i provvedimenti, infatti, avevano riguardato le sole finite locazioni.
Di Ladislao Kowaiski
Fonte: il Sole 24 Ore
07/02/2014
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