LA RISCOSSIONE COATTIVA E IL DEBITO PRESCRITTO
Cari amici oggi parliamo di debito prescritto per decorrenza di termini.
LA RISCOSSIONE COATTIVA E IL DEBITO PRESCRITTO.
Facciamo subito un esempio:
Una cartella di pagamento, notificata il 18 novembre 2003 (mai nessun atto interruttivo della prescrizione, da parte dell’agente della riscossione, è stato notificato; quindi, la prima e unica notifica è avvenuta il 18 novembre 2003) che ha ad oggetto tributi –Irpef, Iva, ed altro- , per la norma sulla “prescrizione lunga”, si dovrebbe considerare prescritta al compimento del 10° anno dall’ultima notifica ovvero, nel nostro caso, il 18 novembre 2013.
Cosa fare per eccepire l’avvenuta prescrizione della cartella nei confronti dell’agenzia delle Entrate e chiederne l’annullamento stante che per adire la Commissione tributaria non è più possibile in quanto la notifica è stata eseguita correttamente e i 60 giorni sono trascorsi da 10 anni?.
Il contribuente non deve eseguire alcuna procedura, almeno per ora. Dovrà invece opporre la prescrizione, a pena di decadenza e con regolare ricorso alla commissione tributaria provinciale, solo se e quando Equitalia gli dovesse notificare un altro atto tipico del procedimento di riscossione coattiva, fra quelli enunciati dal DPR 29/9/1973 n° 602.
Fra gli atti da impugnare ricordiamo l’intimazione ad adempiere; il preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo amministrativo; il pignoramento mobiliare; immobiliare o presso terzi; il ricorso per la dichiarazione di fallimento.
Tuttavia non sarebbe male chiarire le cose con l’agente della riscossione.
Preme inoltre ricordare che dato il tempo trascorso, Equitalia potrebbe aver già cancellato i crediti dai propri registri in seguito alla procedura di discarico amministrativo per inesigibilità , con conseguente eliminazione del titolo esecutivo decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità della quota dove il concessionario è autonomamente discaricato; contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
La mia informativa finisce qui e sperando ancora una volta di averVi fornito notizie utili Vi saluto cordialmente.
Saverio Minervini.
25/02/2014
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