Ecobonus: proroga del 65% a tutto il 2014 (e nel 2015 si scende al 50%)
Circa il 40% dei consumi energetici italiani è legato agli immobili e attribuibile per la maggior parte a impianti di riscaldamento inefficienti e scarso isolamento. D'altra parte il 70% degli edifici è stato realizzato prima del 1976, anno della prima normativa (legge 373) sull'efficienza energetica, e un quarto del patrimonio immobiliare non è mai stato sottoposto a interventi di riqualificazione.
Sui temi di risparmio energetico, in una cornice normativa che ha mostrato negli ultimi anni chiari progressi, è aumentata anche la sensibilità dei proprietari di immobili. La proroga della detrazione in versione extralarge punta a coltivare proprio questa sensibilità e a trasformarla in opere concrete, offrendo un sostegno a chi vuol ridurre le emissioni inquinanti e i consumi energetici. C'è ancora altro tempo dunque per affrontare interventi di riqualificazione energetica, dare un taglio alla bolletta, e garantirsi un rimborso pari a quasi i due terzi della spesa: l'ecobonus sarà infatti al 65% fino al 31 dicembre 2014, per poi ridursi nel 2015 al 50 per cento. Dal 2016, a meno di ulteriori proroghe, questi interventi potranno godere solo del bonus al 36%, confluendo nell'agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 gennaio). Le scadenze prorogate sono più lunghe di sei mesi per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessano «tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio» (65% fino al 30 giugno 2015, poi 50% fino al 30 giugno 2016).
Anche per la riqualificazione energetica lo sconto sarà dunque a scalare, e per individuare la misura della detrazione conta la data in cui la spesa viene "sostenuta": pagata per le persone fisiche o di competenza per le imprese. A differenza del bonus sulle ristrutturazioni, infatti, quello sul risparmio energetico può riguardare qualsiasi tipo di immobile, di qualsiasi categoria catastale, e può essere sfruttato da tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui siano titolari (soggetti Irpef e Ires). La platea è ampia e riunisce persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, imprese commerciali (ditte individuali, società di persone o di capitali), associazioni tra professionisti, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Beneficiario del maxisconto è chi sostiene la spesa, sia proprietario o meno (inquilino, comodatario, usufruttuario) dell'immobile oggetto dei lavori. Ma di quali lavori parliamo? L'agevolazione riguarda le riqualificazioni energetiche globali degli edifici; gli interventi su strutture opache orizzontali o verticali (inclusi i cappotti termici, i solai, tutte le coperture di un fabbricato) e la sostituzione degli infissi; l'installazione di pannelli solari termici, per la produzione di acqua calda; la sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione, con pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia. A queste quattro categorie di lavori corrispondono diversi valori massimi di detrazione (da 100mila a 30mila euro), come viene spiegato in questa guida che riassume le novità e tutti i passaggi per destreggiarsi e sfruttare l'ecobonus. Perchè oltre agli importi massimi detraibili a seconda del tipo di intervento cambiano anche le procedure da seguire: i documenti da acquisire e quelli da trasmettere in via telematica all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Mentre i titolari di reddito d'impresa sono esonerati dall'obbligo di bonifico, perchè non è rilevante la data di pagamento ma la competenza del costo imputato in bilancio, per i privati il bonifico "parlante" rimane invece un requisito fondamentale per accedere al bonus e deve essere eseguito dalla stessa persona alla quale sono intestate le fatture. La detrazione, sia per il privato sia per l'impresa, viene comunque ripartita in dieci quote annuali di pari importo e riduce l'Irpef o l'Ires lorda dovuta per l'anno d'imposta. Ma non è prevista alcuna possibilità di rimborso o rinvio: se l'imposta dovuta per un determinato esercizio è inferiore alla quota di detrazione, la parte in eccesso va persa.
Di Dario Aquaro
Fonte: il Sole 24 Ore
05/03/2014
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