Le novità sull’amministratore di condominio
La figura dell’amministratore di condominio al centro della giornata di studio organizzata dall’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (Anaci) di Taranto.
L’appuntamento è per sabato prossimo, 8 marzo, alle ore 9.30, nella sala conferenze della sede provinciale, in via Mezzetti, 33.
Interverrà il presidente provinciale di Anaci, Giuseppe De Filippis, con una relazione su «La figura dell’amministratore alla luce delle leggi numero 220 del 2012 e numero 4 del 2013». Prenderà la parola, poi, il presidente di Anaci della provincia di Barletta-Andria-Trani, Ugo Calò, per illustrare il «Profilo della norma Uni 10801, requisiti e modalità per ottenere la certificazione». Modera il direttore del Centro studi di Anaci Taranto, Giulio Maria Giannico.
Per l’occasione, giungeranno in città da tutta la Puglia numerosi associati Anaci, la maggiore organizzazione di categoria. L’incontro, aperto a tutti, darà diritto ai crediti formativi.
«La Riforma del condominio (legge numero 220/2012) e la legge sulle professioni non regolamentate (numero 4/2013) – spiega De Filippis – hanno dettato nuove regole per l’amministratore professionista, prevedendo il rispetto di una serie di requisiti morali e culturali. L’articolo 71bis delle Disposizioni di attuazione del codice civile, in particolare, ha elencato i presupposti della nuova disciplina che sono stati integrati, poi, nel giusto combinato con la legge 4/2013. Le associazioni tra professionisti ricoprono, perciò, un ruolo sempre più centrale, non solo nella formazione delle nuove leve, ma anche nell’aggiornamento dei professionisti che già operano sul mercato. Infatti – aggiunge De Filippis – il professionista dovrà dimostrare al condòmino il possesso dei requisiti, nonchè la conformità delle prestazioni erogate agli standard previsti dalle normative di riferimento. L’articolo 7 della legge 4/2013 indica la via da seguire».
Va ricordato che solo le associazioni riconosciute sono abilitate a rilasciare ai propri iscritti un’attestazione relativa alla sussistenza dei presupposti di legge. Hanno un compito molto importante ed una grande responsabilità nei confronti della collettività, perchè sono chiamate a garantire non soltanto l’applicazione delle norme sulla qualità, ma anche l’attuazione degli strumenti di tutela dei consumatori.
In questo ambito, Anaci risulta perfettamente in linea con gli orientamenti del legislatore ed è testimone privilegiata di un processo di trasformazione del “sistema” delle certificazioni di qualità che sarà sempre di più anche uno strumento di riduzione delle asimmetrie informative a tutela del mercato e dei consumatori.
In base all’articolo 71bis delle Disposizioni di attuazione del codice civile, possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro che hanno il godimento dei diritti civili; che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; che non sono interdetti o inabilitati; che non risultino annotati nell’elenco dei protesti cambiari; che hanno conseguito, almeno, il diploma di scuola secondaria di secondo grado; che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Gli ultimi due requisiti non sono necessari qualora l’amministratore riduzione delle asimmetrie informative a tutela del mercato e dei consumatori.
In base all’articolo 71bis delle Disposizioni di attuazione del codice civile, possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro che hanno il godimento dei diritti civili; che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; che non sono interdetti o inabilitati; che non risultino annotati nell’elenco dei protesti cambiari; che hanno conseguito, almeno, il diploma di scuola secondaria di secondo grado; che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Gli ultimi due requisiti non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condòmini dello stesso stabile.
Possono svolgere l’incarico di amministratore anche le società, ma tutti i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini. La perdita dei requisiti comporta la cessazione dall’incarico e, in tale eventualità, ciascun condomino può convocare, senza formalità, l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno già svolto l’attività di amministratore per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti all’entrata in vigore della Riforma, è consentito lo svolgimento della professione anche in mancanza del diploma e del corso di formazione iniziale. Resta, tuttavia, l’obbligo della formazione periodica.
06/03/2014
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