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LA TUTELA DELL’AMIANTO

LA TUTELA DELL’AMIANTO



Amianto è il nome generico di una serie di silicati fibrosi naturali molto diffusi in natura, che possono essere divisi in due principali classi: gli anfiboli e il gruppo della roccia serpentina. La sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa lo rendono adatto come materiale per indumenti e tessuti da arredamento a prova di fuoco, ma la sua nocività per la salute ha portato a vietarne l’uso.
Con la legge n. 257/1992 in Italia si sono messi al bando tutti i prodotti contenenti amianto, vietando l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto, secondo un programma di dismissione il cui termine ultimo è stato fissato al 28 aprile 1994. È la l. 257/1992 che ha regolamentato il processo di dismissione, definendo i criteri per il finanziamento delle imprese interessate alla riconversione produttiva e per i benefici previdenziali a favore dei lavoratori occupati nella produzione dell’amianto. Successivamente la l. 271/1993 ha esteso tali benefici a tutti i lavoratori professionalmente esposti ad amianto.
In materia è stato recentemente emanato il decreto legislativo del 25 luglio 2006, n. 257, in attuazione della Direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dell’esposizione all’amianto durante il lavoro. Con questo decreto viene inserito un nuovo Titolo (il Titolo VI bis) al decreto legislativo 626 del 1994 e modificato l’art. 89 in tema di sanzioni correlate alla violazione degli obblighi di sicurezza.
La normativa vigente attribuisce in primo luogo al datore di lavoro l’obbligo di individuare la presenza di amianto prima di iniziare lavori di demolizione o di manutenzione. Deve inoltre adottare misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto, effettuare periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro e riportare i risultati nel documento di valutazione del rischio.
Con il nuovo decreto il valore limite di esposizione è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. Nei casi in cui non è possibile rispettare il valore limite, i lavoratori devono utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie e la durata dell’esposizione deve essere limitata al minimo indispensabile.
Prima dell’inizio di queste attività, il datore di lavoro deve predisporre un piano di lavoro inviandone copia all’organo di vigilanza 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
I lavoratori devono essere informati e formati sui rischi per la salute dovuti all’esposizione all’amianto e sulle relative norme di protezione.
Ogni impresa che intenda svolgere qualsiasi attività di demolizione e di rimozione deve essere iscritta all’albo dei bonificatori.

Compendio di diritto (Le Mounier)



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