ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Obblighi per le ASL. Per quanto riguarda le scuole, dovranno essere effettuati sopralluoghi conoscitivi in tutte le strutture edilizie per verificare la presenza, nei locali, di materiali che contengono (o che si sospetta che contengano) amianto e lo stato di conservazione delle superfici.
Nei casi in cui lo stato di conservazione sia pessimo o mediocre, si dovrebbe procedere alle operazioni di bonifica stabilendo la riconsegna, al termine dei lavori da parte delle ditte appaltatrici, dei locali con certificazioni finali della ASL attestanti che la concentrazione di fibre non è tale da superare il doppio del valore di fondo.
Nei casi in cui lo stato di conservazione dei locali, per la presenza di amianto, sia risultato buono o ottimo, si dovrà procedere alla determinazione dei livelli di contaminazione. Inoltre, le ASL effettuano le analisi dei rivestimenti degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. Le ASL inoltre devono istituire un registro nel quale deve essere segnalata la localizzazione dell’amianto fioccato o in matrice friabile presente negli edifici (art. 12 comma 5, l. 257/1992).
Obblighi per le imprese che rimuovono l’amianto e per i proprietari di immobili contenenti amianto. L’art. 12 della l. 257/1992 stabilisce che le imprese che utilizzano amianto direttamente o indirettamente nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, inviino annualmente alle Regioni e alle ASL, competenti una relazione in conformità al modello predisposto dal Ministero dell’Industria, commercio e artigianato con la circolare n. 124976 del 17 febbraio 1993.
I proprietari di immobili, sanzionabili in caso di inadempienza con una multa, devono comunicare alle ASL i dati relativi alla presenza di amianto.
Obblighi per i datori di lavoro delle aziende che utilizzano, producono o smaltiscono amianto. I datori di lavoro delle imprese che svolgono attività con rischio di esposizione ad amianto devono effettuare, non oltre 180 giorni dall’inizio dell’attività, una “valutazione del rischio” con determinazione dell’esposizione personale, registrandone i risultati, dopo aver consultato i lavoratori e attuando particolari cautele igieniche e operative allorchè venga superato il limite di 0,1 fibra/cc. In caso di attività di demolizione o rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi, impianti o mezzi di trasporto, il datore di lavoro (d.m. 6 settembre 1994) deve predisporre un Piano di lavoro con le misure necessarie per garantire sicurezza e salute dei lavoratori e protezione dell’ambiente esterno.
Tale piano deve prevedere la rimozione dell’amianto prima della demolizione, la fornitura dei mezzi individuali di protezione ai lavoratori, misure “adeguate” di protezione e decontaminazione del personale incaricato dei lavori, misure per la protezione di terzi e per lo smaltimento e raccolta dei materiali secondo le vigenti procedure di legge (d.lgs. 22/1997).
Compendio di diritto (Le Mounier)
09/04/2014
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