LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI LAVORO
Per ciò che attiene le sanzioni, il d.lgs. 257/2006 aveva attenuato il sistema sanzionatorio, ma l’entrata in vigore della legge finanziaria 2007 (l. 296 del 27 dicembre 2006) ha quintuplicato le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
In particolare il datore di lavoro è punito con l’arresto fino a sei mesi o con un ammenda fino a 15.490 euro per la violazione delle norme previste dal Titolo VI-bis, con pene più leggere per ciò che riguarda la violazione dell’art. 59-quarter, comma 1 (individuazione della presenza di amianto), 59 octies (misure igieniche), 59-sexies comma 3 (accesso dei lavoratori alle informazioni) e 59-duodecies, commi 5 e 7 (invio di copia del Piano di lavoro e accesso ai documenti).
ESEMPIO. Nella gestione di un cantiere per la ristrutturazione di un edificio degli anni Sessanta si prospetta la presenza di strutture in amianto. Federico, titolare dell’impresa di costruzioni, avuta la conferma dal proprietario dell’area, decide, prima di comunicarne la presenza e di provvedere all’adozione delle opportune misure di prevenzione e gestione dell’area, di verificare mediante campionamenti la misura della concentrazione di amianto presente. Incarica quindi alcuni lavoratori di effettuare dei prelievi anche mediante carotaggio di alcune strutture.
Accertata la presenza del materiale nocivo in concentrazione consistente, Federico provvede all’adozione delle misure necessarie. I lavoratori incaricati del campionamento, però, ritengono di essere stati consapevolmente esposti dal datore di lavoro al rischio di danno alla salute per la presenza di amianto senza essere stati preventivamente avvisati e chiedono l’intervento della Direzione del lavoro.
Dagli accertamenti emerge la responsabilità del datore di lavoro per omessa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti prima di effettuare i campionamenti per la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro (art. 59 nonies, comma 3). Federico, quindi, viene condannato a due mesi di reclusione e al pagamento di un’ammenda di euro 2.580.
Compendio di diritto (Le Mounier)
16/04/2014
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