ALTRI RISCHI PROFESSIONALI - 1^ parte
Oltre ai rischi illustrati in precedenza, è frequente riscontrare situazioni nelle quali i lavoratori sono potenzialmente esposti a una serie di rischi derivanti dal luogo e dalle modalità di lavoro, dalle materie trattate e dalle attrezzature utilizzate.
In particolare, ricordiamo il rischio da esposizione da agenti chimici o fisici dannosi per la salute, il rischio derivante dall’uso di particolari attrezzature, esposizione ad agenti fisici (rumore), biologici e atmosfere esplosive.
Le origini della normativa in questione risalgono al d.p.r. 303/1956 (“Norme generali per l’igiene del lavoro”) contenente un elenco delle attività lavorative che espongono i lavoratori ad agenti nocivi e per le quali vi è l’obbligo di visita medica preassuntiva e periodica.
La fonte più recente riguardante la tutela della sicurezza e della salute sul posto di lavoro è il d.lgs.. 626/1994 (e successive modifiche: tra le più recenti, i d.lgs. 195 e 257 del 2006). Per restare al passo con l’evoluzione delle problematiche inerenti i rischi sul luogo di lavoro, sono stati introdotti nel d.lgs. 626/1994, oltre al titolo VI-bis in materia di amianto, il Titolo VII-bis sul rischio rumore e vari commi relativi al Titolo sulla sicurezza delle attrezzature, tanto che il d.lgs. 626/1994 si caratterizza ormai come un Testo Unico in materia di sicurezza.
Oltre alle specifiche disposizioni relative alle singole situazioni di rischio, il d.lgs. 626/1994 prevede al Titolo I le disposizioni generali in materia di sicurezza.
Misure generali. All’art. 3 sono definite le seguenti misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori:
- Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
- Riduzione dei rischi alla fonte;
- Programmazione della prevenzione mirando a un complesso che integra, in modo coerente, nella prevenzione le condizioni tecniche produttive e organizzative dell’azienda e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
- Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- Rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono (o che possono essere) esposti al rischio;
- Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- Allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- Misure igieniche;
- Misure di protezione collettiva e individuale;
- Misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all’indicazione dei fabbricanti;
- Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- Istruzioni adeguate ai lavoratori.
Compendio di diritto (Le Mounier)
29/04/2014
|