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ALTRI RISCHI PROFESSIONALI - 2^ parte
Obblighi generali per il datore di lavoro
Sono previsti obblighi generali per il datore di lavoro, il dirigente e il preposto (art. 4), per i lavoratori (art. 5) e per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori (art. 6).
È inoltre prevista (art. 8) la costituzione del Servizio di prevenzione e protezione (SPP), i cui compiti vanno (art. 9) dall’individuazione dei fattori di rischio all’elaborazione di misure preventive e protettive, alla programmazione di corsi per l’informazione e la formazione dei lavoratori.
Fanno parte del SPP: il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile (RSPP), il medico competente (qualora ne sia prevista la nomina) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il decreto prevede descrizioni tecniche circa le dotazioni dei luoghi di lavoro, l’uso delle attrezzature di lavoro (con modifiche al d.p.r 547/1955 e al d.p.r. 303/1956) e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPL).
Esposizione al rumore
In relazione ai rischi connessi con l’esposizione al rumore, l’art. 49-quater fissa in 87 dB(A) i valori limite di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h) e in 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa) il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C” (ppeak: pressione acustica di picco).
Esposizione ad agenti chimici
L’art.72-quinquies prevede l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, mediante le seguenti misure:
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
- Riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
- Riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione e misure igieniche adeguate;
- Riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro e metodi di lavoro appropriati.
Sanzioni
Gli art. 89 e ss. Del d.lgs. 626/1994 regolano infine – con pene pecuniarie e detentive – la disciplina sanzionatoria delle violazioni agli obblighi in materia di sicurezza commesse dai datori di lavoro, preposti, progettisti, fabbricanti e installatori, nonchè dagli addetti sanitari e dagli stessi lavoratori.
Compendio di diritto (Le Mounier)
03/05/2014
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