INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE PER ATTIVITÀ CONNESSE A SOSTANZE PERICOLOSE
Il concetto di rischio di incidente industriale.
Il d.lgs. n. 334 del 17.8.1999 (in attuazione della direttiva 96/82/CE), da ultimo modificato dal d.lgs. n. 238 del 21 settembre 2005, costituisce la normativa quadro in materia di prevenzione dei rischi da incidenti industriali legati all’uso di determinate sostanze pericolose nei cicli produttivi.
Nell’ambito di applicazione del decreto rientra qualsiasi tipo di stabilimento/attività (indipendentemente dal settore merceologico) nel quale si riscontri la presenza, reale, prevista o prevedibile, in quantità predefinite, di specifiche sostanze o preparati individuati per caratteristiche di pericolo.
Il concetto di rischio di incidente rilevante non è più, quindi, connesso a determinate attività industriali, ma genericamente riferito alla presenza di sostanze che per quantità e/o caratteristiche risultano in sè pericolose.
Eccezioni.
Dall’applicazione del decreto sono esclusi, in quanto disciplinati da altra normativa:
- Gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari;
- I pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;
- Il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio su strada, per idrovia interna e marittima o per via aerea;
- Il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, salvo che utilizzino sostanze pericolose sopra i limiti previsti dall’allegato 1 al d.lgs. 334/1999;
- L’attività delle industrie estrattive di cui al decreto legislativo 25.11.1996, n. 624, consistente nella prospezione ed estrazione di minerali in miniere e cave o mediante perforazione;
- Le discariche di rifiuti;
- Il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia;
- Gli scali merci terminali di ferrovia individuati secondo le tipologie di cui all’allegati 1 del decreto del Ministro dell’Ambiente 20.10.1998.
Compendio di diritto (Le Mounier)
08/05/2014
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