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I SOGGETTI ISTITUZIONALI
Il Ministero dell’Ambiente emana la normativa tecnica in materia di rischi e di incidenti industriali e di informazione della popolazione; tiene inoltre i rapporti con l’Unione europea.
Ai fini dell’applicazione del d.lgs. 334/1999 i Ministeri competenti si avvalgono di alcuni organi tecnici, in relazione alle specifiche competenze (art. 17 d.lgs. 334). Essi sono l’ANPA, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l’Istituto superiore di sanità (ISS) e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF).
In particolare, il Comitato tecnico regionale (formato da rappresentanti dei Vigili del fuoco e delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente) è il soggetto tecnico che segue la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza.
La Regione disciplina, ai sensi dell’art. 72 d.lgs. 31.3.1998, n. 112 (Federalismo amministrativo), l’esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti. A tal fine la Regione:
- Individua le autorità competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica e stabilisce le modalità per l’adozione degli stessi;
- Definisce le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all’istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell’ARPA con quelle del Comitato tecnico regionale e degli altri organismi tecnici coinvolti nell’istruttoria, nonchè le modalità per l’esercizio della vigilanza e del controllo;
- Definisce le procedure per l’adozione degli interventi di salvaguardia dell’ambiente e del territorio.
Compendio di diritto (Le Mounier)
16/05/2014
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