ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DI ATTIVITÀ PERICOLOSE - 1^ parte
Gli obblighi del gestore dello stabilimento. Per tutte le attività pericolose il gestore è tenuto all’individuazione dei rischi rilevanti e alla predisposizione delle misure di sicurezza e prevenzione adeguate, oltre ad adempiere a precisi obblighi di informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento dei lavoratori.
Il gestore degli stabilimenti è obbligato a trasmettere al Ministero dell’Ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Prefetto e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (integrato dai rappresentanti delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente), una notifica entro i seguenti termini:
- 180 giorni prima dell’inizio della costruzione, per gli stabilimenti nuovi;
- Un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, per gli stabilimenti preesistenti.
La notifica deve contenere le informazioni indicate analiticamente nel decreto.
Al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell’uomo e dell’ambiente con i mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore degli stabilimenti deve redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l’attuazione del Sistema di gestione della sicurezza (SGS).
L’SGS è parte integrante del sistema di gestione dell’azienda e deve comprendere struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per l’attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. Le aziende caratterizzate dal rischio più elevato (classe A1), oltre all’SGS, oltre che devono provvedere alla redazione del rapporti di sicurezza, che ne diviene parte integrante e che rappresenta una dichiarazione attestante l’avvenuta adozione dell’SGS oltre che di tutte le misure necessarie alla prevenzione dei rischi di incidente individuati. Inoltre, per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità superiori ai limiti massimi previsti dagli allegati al d.lgs. 334/1999 il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
Compendio di diritto (Le Mounier)
23/05/2014
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