Le spese per i lavori edilizi non incidono sul bonus mobili
La definitiva approvazione della legge di conversione del decreto “casa-Expo” (Dl 47/14) ha consentito (dopo diversi tentativi andati a vuoto) l’abrogazione di uno dei vincoli che limitava, dal 1° gennaio scorso, la fruizione integrale del “bonus mobili”, consistente in una detrazione Irpef, in 10 quote annuali, del 50% dell’ammontare speso fino a 10mila euro per l’acquisto di mobili, grandi elettrodomestici e apparecchiature con etichetta energetica.
Il testo del decreto convertito, infatti, abroga il comma 2 dell’articolo 16 del Dl 63/13, secondo cui le spese agevolabili per questi acquisti non potevano essere d’importo superiore a quelle sostenute per il lavoro di recupero edilizio, che costituisce una delle condizioni necessarie per accedere all’agevolazione.
La disposizione appena approvata aggiunge, esplicitamente, che per tutto il periodo di applicazione (dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014), le spese sostenute per gli arredi e gli elettrodomestici sono computate «ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione». In tal modo, l’abrogazione del vincolo introdotto dall’articolo 1, comma 139, lettera d), n. 3), della legge di stabilità per il 2014 (Legge 147/13) è esplicitamente retroattiva, così da non ingenerare dubbi sulla assenza del “paletto” dal 1° gennaio 2014 ad oggi. Si ricorda che il limite era stato una prima volta abrogato dall’articolo 1, comma 2, del Dl 151/13, ma era “resuscitato” a seguito della mancata conversione in legge del provvedimento. Grazie alla definitiva approvazione del decreto “casa-Expo”, la situazione aggiornata riguardante la fruizione del bonus si può così sintetizzare:
- è possibile per il contribuente effettuare spese agevolate per l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici anche in misura superiore a quelle sostenute (o da sostenere) per il lavoro di recupero edilizio di cui all’articolo 16-bis Tuir, purchè entro il limite di 10mila euro;
- anche chi ha acquistato l’arredo in questi primi mesi del 2014, spendendo cifre superiori a quelle che ha sostenuto (o intende sostenere) per il “bonus del 50%” in edilizia, potrà fruire in Unico 2015 dell’intera detrazione sui mobili.
Il venir meno del limite per il 2014 aumenta le possibilità anche per chi ha effettuato un primo acquisto di mobili e/o elettrodomestici nel 2013, senza raggiungere il limite massimo di 10mila euro. Attualmente, infatti, qualunque sia l’importo dei lavori edili agevolati posto in essere, risulta possibile incrementare l’acquisto degli arredi sino al predetto importo massimo, senza ulteriori vincoli.
In proposito non bisogna dimenticare che l’ampiamento al 2014 della detrazione per i mobili (operato dalla legge di stabilità) si pone in diretta continuità con la detrazione vigente nel 2013, poichè spetta «nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014» sempre entro i 10mila euro di plafond totale.
Va, tuttavia, ricordato che il collegamento tra “bonus mobili” e “bonus 50%” sui lavori edili non si limitava al vincolo ora abrogato, poichè il contribuente deve tuttora fare attenzione a queste prescrizioni (Circolare 29/E/2013):
- i mobili acquistati devono essere «finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”;
- può fruire del bonus per gli arredi solo chi effettua sull’immobile spese agevolabili ai sensi dell’articolo 16-bis Tuir (a partire dal 26 giugno 2012), collegamento che l’Agenzia, nel corso di Telefisco (e nella recente Circolare 10/E/2014, paragrafo 7) ha ulteriormente ristretto (obliterando il dato normativo) ai soli interventi edili di livello non inferiore alla manutenzione straordinaria (tranne che nei condomini).
È importante, infine, ricordare che gli acquisti dei mobili/elettrodomestici non devono necessariamente seguire le spese per il recupero edilizio, essendo invece indispensabile che essi siano successivi alla data d’inizio lavori di queste ultime, come risultante dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia o sanitaria ovvero, in mancanza, dalla autocertificazione prodotta dal contribuente.
Di Giorgio Gavelli
Fonte: il sole 24 ore
10/06/2014
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