RISCOSSIONE. PER CHI E’ DECADUTO NUOVA DILAZIONE FINO A 72 RATE
Buone notizie per i contribuenti che sono decaduti da dilazioni dell’Agente della riscossione alla data del 22 giugno 2013.
E’ infatti possibile presentare una nuova istanza entro la fine di luglio prossimo per chiedere una nuova rateazione fino a 72 mensilità, non prorogabile.
Lo prevede l’emendamento approvato in sede di conversione del decreto Irpef (Dl 66/2014), in corso di approvazione.
La previsione tende a rimettere in termini i contribuenti che non hanno potuto beneficiare della disciplina di maggior favore sulle rateazioni introdotta con il decreto “del fare”. In virtù delle nuove disposizioni, infatti, la decadenza dalle rateazioni si verifica solo con il mancato pagamento di complessive otto rate. La disciplina previgente disponeva, invece, che era sufficiente il mancato pagamento di due rate consecutive.
Grazie all’emendamento approvato, tutti i contribuenti decaduti al 22 giugno 2013 possono fare richiesta di un nuovo piano di rateazione entro la fine di luglio.
La nuova dilazione non può superare 72 mensilità e, diversamente da quelle ordinarie, non è mai prorogabile.
Si decade dalla dilazione “eccezionale” con mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
Come si vede, non si tratta di una completa remissione in termini, poichè ai soggetti interessati vengono precluse alcune opportunità concesse agli altri debitori.
Rispetto alle dilazioni ordinarie, infatti 1) non è ammessa la maxi rateazione sino a 120 rate; 2) non è prevista la proroga per un ulteriore periodo di tempo; 3) non vale la condizione di decadenza di otto rate ma quella, molto più restrittiva, delle due rate non pagate, anche non consecutive.
L’esistenza di procedimenti esecutivi in corso, inoltre, non dovrebbe essere di ostacolo alla concessione del beneficio. Questo significa che il debitore potrà tentare di fermare i pignoramenti in corso proponendo la domanda di rateazione in esame. In ultimo si prevede l’abrogazione della disposizione di cui all’articolo 10, comma 12 ter, del Dl 201/2011. Si tratta della norma in forza della quale le dilazioni decadute alla data di entrata in vigore della legge 214/2012 possono essere prorogate fino a 72 rate, qualora il contribuente provi il peggioramento della sua posizione economica.
E’ evidente, infatti che anche queste situazioni possono in teoria confluire nell’ambito della procedura in corso di approvazione.
Cari amici come sempre spero di esservi stato utile.
Cordiali saluti da Saverio Minervini.
11/06/2014
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