Tasi: sciogliamo qualche dubbio.
ESENZIONI. Quali sono gli immobili esenti?
La normativa della nuova imposta comunale, è in parte identica a quella dell’IMU; in particolare sono identiche le regole che riguardano le esenzioni; perciò gli immobili esenti dall’IMU sono esenti, alle stesse condizioni, anche dalla TASI. Più precisamente l’articolo 1, c. 3 del D.L. 16/2014 stabilisce che sono esenti:
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del D.P.R. 601/1973;
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di religione o culto di cui all’art. 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222.
GLI IMMOBILI SOGGETTI ALLA TASSA:
La base imponibile per la TASI deve essere calcolata con le stesse modalità previste ai fini IMU – rendita catastale aumentata del 5% e moltiplicata per il coefficiente specifico a seconda della categoria catastale.
Per gli immobili dichiarati inagibili e quelli storico-artistici soggetti a tutela ex D.Lgs. 42/2004 usufruiscono della riduzione dalla base imponibile al 50%.
Il presupposto impositivo della TASI è sia il possesso che la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili (non sono invece tassati i terreni agricoli). Pertanto, nel caso di immobili utilizzati da un soggetto diverso dal proprietario o titolare di diritto reale (come uso, usufrutto, abitazione, superficie) deve pagare la TASI anche l’utilizzatore (comodatario, locatario o detentore senza titolo).
Nel caso di immobili utilizzati da un soggetto diverso dal proprietario la norma stabilisce che entrambi sono tenuti al pagamento; l’occupante nella misura stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10 e il 30 per cento, e il proprietario per la restante parte. Ciascuno dei sue soggetti è responsabile nei confronti del comune solo per la quota a suo carico. Se il comune non ha ancora stabilito la quota parte, il proprietario versa il 90% e l’utilizzatore il 10%.
Gli immobili oggetto di utilizzazione mista, possono godere di una parziale esenzione, che è determinata applicando i criteri di cui all’art. 5 del D.M. 200/2012. In sostanza il principio è quello di consentire l’esenzione solo per la percentuale che corrisponde all’utilizzo dell’immobile per attività agevolate, prendendo a riferimento lo spazio utilizzato, il numero dei soggetti nei confronti dei quali si svolgono le attività, il tempo di utilizzo e che non possa essere resa un’autonoma unità immobiliare attraverso uno stralcio catastale.
I TERMINI PER I VERSAMENTI:
entro il 16 giugno 2014 per gli immobili situati nei 2181 comuni che hanno già assunto la deliberazione TASI entro il 23 maggio 2014; entro il 16 ottobre 2014 dovrà essere versato per gli immobili situati nei comuni che delibereranno entro il prossimo 10 settembre; per tutti gli altri immobili dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2014 in questo caso il versamento dovrà comprendere acconto e saldo applicando l’aliquota base dell’1 per mille.
Cari amici lo so è dura da capire questa “TASI”. Io cerco sempre di semplificare al massimo, tuttavia vogliate scusarmi se questa volta mi sono dilungato molto per ovvie esigenze.
Ciao e buon bagno a tutti.
Saverio Minervini.
26/06/2014
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