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RITARDI O ERRORI CON IL FISCO? SANZIONI RIDOTTE CON IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Cos’è e come funziona il ravvedimento operoso:
Il ravvedimento operoso è l’istituto giuridico finalizzato alla regolarizzazione degli errori o illeciti fiscali regolato dal D.Lgs. 472 del 18/12/1997
Tramite il ravvedimento operoso il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non regolarmente pagato, pagando una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati sul tributo non pagato al tasso legale.
L’istituto del ravvedimento operoso può essere utilizzato a condizione che la violazione non sia stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
I contribuenti che sanano la propria posizione entro il 14° giorno successivo alla scadenza possono applicare il ravvedimento sprint. In questo caso sarà possibile regolarizzare il pagamento dell’imposta, con gli interessi calcolati al tasso legale dell’1% annuo dal primo giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e applicando la sanzione in misura pari allo 0,2 % per ogni giorno di ritardo.
I contribuenti che sanano l’omesso versamento tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza possono avvalersi del ravvedimento breve, pagando una sanzione del 3% oltre agli interessi legali pari all’1% annuo.
I contribuenti che pagano oltre il 30° giorno dalla scadenza possono avvalersi invece del ravvedimento lungo. In questo caso la sanzione applicata sarà del 3,75% oltre agli interessi legali pari al 1% annuo.
Tutto questo se nel frattempo non è arrivata una contestazione o una qualsiasi altra attività di accertamento fiscale da parte degli uffici preposti al controllo o riscossione. In tal caso, la sanzione ammonta al 30% oltre ai relativi interessi dovuti fino alla data della notifica dell’atto.
Per il versamento occorre utilizzare il modello di pagamento unificato F24 per tutte le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, per l’IVA, l’IRAP e le imposte sugli intrattenimenti nonchè gli interessi e le sanzioni.
S. Minervini
31/10/2014
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''Il Fisco'' a cura di Saverio Minervini |
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