Semplificazioni fiscali: Decreto Legislativo del 21 novembre 2014 n. 175
Il Decreto Legislativo del 21.11.2014 n. 175 (art. 2 e 11) prevede due "semplificazioni" relative all'esenzione per la presentazione della denuncia di successione (se il valore dell'eredità non supera i 100.000 euro) e l'obbligo di inviare telematicamente all'agenzia delle entrate delle dichiarazioni relative ai sostituti di imposta
DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175
in G.U. Serie Generale n.277 del 28-11-2014
Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2014
Il decreto Legislativo del 21 novembre 2014 n. 175 prevede due interessanti “semplificazioni” relative all’esenzione della denuncia di successione il cui valore non superi i 100.000 euro e l’invio telematico all’ agenzia delle entrate delle dichiarazioni relative ai sostituti di imposta.
L’art. 2 rubricato con il titolo di Trasmissione all’Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta prevede che “Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472″
Certo che è dura considerare “semplificazione” quest’ulteriore obbligo, però, se quest’obbligo viene visto come un mezzo per poter ottenere la c.d. dichiarazione dei redditi pre-compilata (cioè se quest’obbligo mira a poter far giungere al cittadino una dichiarazione dei redditi pre-compilata) la situazione cambia notevolmente, infatti l’art. 1 del Decreto Legislativo del 21 novembre 2014 n. 175 regola proprio la dichiarazione dei redditi precompilata e stabilisce che “A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che puo’ essere accettata o modificata”.
Al momento la dichiarazione dei redditi pre-complita non è obbligatoria, cioè non è l’unico mezzo per poter presentare la dichiarazione dei redditi (rimane sempre la possibilità di presentare la denuncia nelle forme ordinarie ex art. 1 comma 4).
Se il contribuente opta per la presentazione della denunzia dei redditi pre-compilata ha la possibilità di modificarla come previsto dall’art. 4 del Decreto Legislativo del 21 novembre 2014 n. 175 “La dichiarazione precompilata relativa al periodo d’imposta precedente puo’ essere accettata ovvero modificata dal contribuente”.
Altra semplificazione prevista dal Decreto legislativo del 21 novembre 2014 n. 175 (probabilmente connessa alla denunzia dei redditi pre-compilata) è indicata nell’art. 11 del medesimo decreto legislativo, il quale è rubricato con il titolo di Dichiarazione di successione: esoneri”. Questa semplificazione è relativa all’obbligo di presentare la denuncia di successione, è previsto che per le successioni con valore fino a 100.000 è escluso l’obbligo di presentare le denunce di successione.
Di Paolo Giuliano
Fonte: fanpage.it
18/01/2015
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