IL MARITO SCONTA I LAVORI SULL’IMMOBILE DELLA MOGLIE.
La proprietaria al 100% di un immobile (seconda casa) sta sostenendo delle spese di ristrutturazione. Le fatture e autorizzazioni sono a lei intestate; i pagamenti sono effettuati dal conto corrente del marito, sul quale lei ha la delega.
La signora è totalmente a carico del marito. Alla luce della circolare 34/E del 2008 dell’Agenzia delle Entrate, il marito può detrarre tranquillamente la somma a patto che indichi che i pagamenti saranno effettuati con conto corrente di chi fruirà della detrazione (in questo caso il suo).
I requisiti devono essere che il marito può fruire della detrazione, sempre a condizione che sia convivente con la moglie da prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione.
La detrazione Irpef del 50%, ai sensi dell’art. 16 bis del Tuir 917/86 e dell’art. 1, comma 47, legge 190/2014, si applica anche in favore dei familiari conviventi (coniuge, parente entro il terzo grado, affini sino al secondo grado) in quanto detentori del fabbricato medesimo.
A quest’ultimo riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della risoluzione n. 184/E 12 giugno 2002, ha tenuto a precisare che il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che: sussista la situazione di convivenza (ad esempio, documentata dal certificato di stato di famiglia) sin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione; le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente (fatture intestate al marito nel caso di specie e bonifici emessi dal suo conto corrente). In sostanza, il marito convivente ha diritto alla detrazione per le spese direttamente sostenute anche se la convivenza avviene in un’altra abitazione, sempre di proprietà della moglie, diversa da quella ristrutturata (ad esempio una seconda casa). L’importante è che giuridicamente il marito risieda con la moglie.
Se, nel caso di specie, le fatture sono intestate alla moglie (i bonifici invece derivano comunque dal conto corrente del marito), basterà integrare le stesse con il nome del marito indicando vicino al suo nome la percentuale del 100%.
La circolare 11/E/2014 precisa, in merito, che tale annotazione in fattura deve essere effettuata fin dal primo anno in cui si fruisce dell’agevolazione, escludendo la possibilità di modificarla nei periodi d’imposta successivi.
In sostanza, è sufficiente annotare in fattura che la spesa è stata sostenuta dal marito convivente e recuperare l’importo detraibile in sede di dichiarazione dei redditi.
Cari amici, sperando sempre di esservi utile, Vi abbraccio e Vi saluto Cordialmente.
Saverio Minervini.
27/01/2015
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