Agevolazioni edilizie: nuovi lavori e prosecuzione dei lavori precedenti
L'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 24.4.2015 n. 17/E chiarisce la differenza tra nuovi lavori edilizi e mero proseguimento dei lavori in più anni, stabilendo che le detrazioni e i benefici fiscali per i lavori edilizi si applicano di nuovo (per intero) se l'immobile è oggetto di nuovi lavori edilizi, in altre parole lo stesso immobile può usufruire più di una volta delle detrazioni edilizie
L'Agenzia delle Entrate con la circolare del 24 aprile 2015 n. 17/E è intervenuta sulla questione relativa alla possibilità di beneficiare, di nuovo, delle agevolazioni per i lavori edilizi in relazione ad un immobile che era già stato oggetto di precedenti lavori di ristrutturazione, i quali avevano già ottenuto i benefici fiscali.
Può capitare che gli interventi edilizi durino più anni, come può capitare che il medesimo immobile sia oggetto di diversi lavori edilizi anche a distanza di poco tempo. In queste ipotesi, ci si chiede, come è possibile distinguere tra mera prosecuzione in diversi anni del medesimo lavoro o come è possibile distinguere se si è in presenza di diversi lavori edilizi (anche se eseguiti a distanza di poco tempo gli uni dagli altri).
Ai fini civili e ai fini tributari per distinguere se si è in presenza di un unico intervento edilizio che si protrae per più anni o di diversi interventi edilizi non è possibile far riferimento solo al passaggio del tempo tra la fine dei lavori e l'inizio di nuovi lavori, posto che non è previsto un lasso di tempo minimo che deve decorrere per poter avere una differenza tra mera prosecuzione dei lavori e nuovi lavori.
Altri sono gli elementi che possono permettere di valutare se si è in presenza del mero protrarsi dei lavori in più anni o se si è in presenza di diversi ed autonomi interventi edilizi. L’autonoma configurabilità dell’intervento è subordinata ad elementi
riscontrabili in via di fatto, che possono consistere oltre che in diverse opere anche nell’espletamento (diversi, autonomi e nuovi) adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori.
L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente.
In caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, il comma 4 del medesimo articolo prevede che “ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni”. Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.
L’art. 16-bis del TUIR non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del
patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione.
Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.
Quindi, nel presupposto che l’intervento iniziato nel 2014 sia autonomo da quello riguardante i lavori effettuati dal 2008 al 2013, il contribuente potrà fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa di 96.000 euro, distinto da quello previsto per gli interventi effettuati negli anni 2008-2013.
di Paolo Giuliano
fonte: fanpage
05/06/2015
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